Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 14880-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente e controricorrente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE cf. 11904560155, in persona del legale rappresentante p.t., RAGIONE_SOCIALE , cf. 10281950153, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, è rappresentata e difesa –
Controricorrenti e ricorrenti incidentali
Avverso la sentenza n. 100/05/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 20.01.2020;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 15 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Condono – Art. 1 l.
197/2022 – Dazi –
Royalties
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE , all’esito di una verifica ispettiva su operazioni doganali di importazione, effettuante dallo spedizioniere RAGIONE_SOCIALE, su incarico della RAGIONE_SOCIALE ne ll’anno 2008, rilevò che quest’ultima società, licenziataria di marchi della casa madre tedesca, non aveva incluso nel valore dichiarato in dogana l’importo versato all a licenziante per l’utilizzo dei suddetti marchi. Contestando pertanto maggiori dazi e maggiore iva all’impor tazione, notificò l’avviso d i rettifica, irrogando anche le sanzioni.
Gli atti furono impugnati da entrambe le società, la RAGIONE_SOCIALE nella qualità di rappresentante indiretto rispondente in solido, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara, che, previa riunione dei ricorsi, ne accolse le ragioni con sentenza 72/06/2012, in punto di difetto di competenza dell’ufficio accertatore . La adita Commissione tributaria regionale del Piemonte, con diversa motivazione, esaminando il merito degli atti impositivi, rigettò l’appello dell’ufficio con sentenza n. 481/38/2014. La pronuncia fu cassata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14547 del 2018. Il giudice regionale, in sede di rinvio, ha quindi accolto parzialmente l’appello dell’amministrazione finanziaria, annullando gli atti solo in riferimento alla rettifica dell’iva ed alle sanzioni applicate allo spedizi oniere.
Con tre motivi l’amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale, affidato ad undici motivi, contrastati dal controricorso incidentale dell’ufficio .
In prossimità dell’adunanza camerale la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 1 86, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. Disposta la sospensione, nella successiva adunanza celebrata il 15 febbraio 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
Le società hanno manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022 . La definizione è stata chiesta prima parzialmente, solo con riferimento all’avviso di rettifica, successivamente anche con riguardo al provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (con ulteriore documentazione depositata telematicamente in data
RGN NUMERO_DOCUMENTO
7 febbraio 2024), così come emerge dall’istanza congiunta datata 6 febbraio 2024 e sottoscritta digitalmente dalla difesa dell e società e dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME, vista la sopra ricordata istanza a firma del difensore dei contribuenti e l’accettazione sottoscritta dall’ufficio , ai fini della estinzione
del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorno 15 febbraio 2024