Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29357 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Avv. Acc. IRES 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24819/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4768/33/2016, depositata in data 20 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Letta La requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE I -per IRES pari a € 110.000,00 e con riferimento all’anno d’imposta 2010. L’accertamento scaturiva da un’operazione di verifica eseguita da funzionari dell’ufficio al termine RAGIONE_SOCIALE quale veniva redatto processo verbale di constatazione contenente i rilievi che confluivano nell’accertamento notificato; in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disconosceva i costi di ” management fees “, rilevandone l’indeducibilità ex art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dedotti dalla società controllante ricorrente e costituenti compenso per le attività di servizio di tipo amministrativo, finanziario, e legale corrisposti alla RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un contratto di consulenza regolarmente stipulato con la predetta società controllata.
Avverso l’avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3198/13/2015, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello la società dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 4768/33/2016, depositata in data 20 maggio 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 per la quale sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione la scrittura privata datata 11 dicembre 2007, la quale però non risultava né autenticata né registrata, così come la documentazione di supporto esibita, contraddittoria nei suoi contenuti; la RAGIONE_SOCIALE, inoltre, non ha adeguatamente motivato in ordine al profilo dell’inerenza dei costi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986; 39 e 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 2696 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha imposto a carico dell’ufficio un onere probatorio non previsto dalla legge e, conseguentemente, ritenuto sufficiente un elemento dal quale derivava soltanto una presunzione e non una prova certa, con ulteriore violazione RAGIONE_SOCIALE disciplina RAGIONE_SOCIALE distribuzione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova.
Va premesso che la società contribuente, con atto depositato in data 29 luglio 2024, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186205, RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed all’uopo ha allegato l’istanza inoltrata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 5 luglio 2023 nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento.
Orbene, vista la regolarità RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata, deve ritenersi soddisfatta la procedura di definizione tributaria.
Peraltro, dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE perveniva una nota (inoltrata a mezzo EMAIL datata 11 settembre 2024) attestante che la domanda si palesava regolare ed accompagnata dalla prova del versamento del dovuto pari ad € 16.500,00.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così decisa in Roma in data 11 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME