Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29332 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
DEFINIZIONE AGEVOLATA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16187/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è difes a unitamente all’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso;
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘ Umbria n. 673/2015, depositata in data 21/12/2015;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del l’ 11/09/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che ne aveva respinto il ricorso proposto contro due avvisi di accertamento relativi a maggior reddito Ires e Irap degli anni di imposta 2008 e 2009 in conseguenza dell ‘ applicazione dell ‘art. 30 della l egge n. 724 del 1994 in tema di società non operative. In particolare i giudici di appello ritenevano infondata la tesi della società contribuente secondo la quale operasse, ratione temporis , la causa di esclusi one dell’applicazione della normativa RAGIONE_SOCIALE società di comodo prevista dal provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 87956 dell’11/06/2012 in favore RAGIONE_SOCIALE società che esercitano solo attività agricola.
Contro tale decisione propone ricorso la società, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’ 11/09/2024, per la quale l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 30 della l egge n. 724 del 1994, laddove la CTR ha ritenuto che il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che prevede la causa di disapplicazione non fosse applicabile agli anni di imposta in esame.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ., si deduce viola zione dell’ art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997, censurando la decisione laddove ha ritenuto applicabile la sanzione nonostante il fatto non sia più punibile in forza di norma sopravvenuta.
Il giudizio ha ad oggetto due distinti avvisi di accertamento ai nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO relativi, rispettivamente, agli anni di imposta 2008 e 2009.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in virtù della intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss. della l. n. 197 del 2022, con allegata documentazione proveniente dalla competente Direzione provinciale attestante la regolarità della procedura.
Per entrambi gli avvisi, inoltre, la lite risulta nel l’elenco di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell’articolo 391 del codice di procedura civile, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1 ; l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
Occorre quindi dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica prev isione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 11 settembre 2024.