Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 27711-2021, proposto da:
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui domicilio digitale EMAIL ha eletto domicilio-
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 5612/05/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata del 5 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza e dal ricorso si evince che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla COGNOME l’avviso di accertamento con cui ridetermin ò l’imponibile relativo
Accertamento sintetico -Condono ex art. 1 l. 1972022
agli anni 2007 e 2008, con conseguente accertamento di maggiori imposte ai fini Irpef e addizionali comunali. L’atto impositivo era fondato sul riscontro di spese per incrementi patrimoniali e per consumi
L’avviso d’accertamento fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che con sentenza n. 2641/03/2014 accolse le ragioni della contribuente. L’ufficio appellò la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, che con sentenza n. 5612/05/2020 riconobbe invece le pretese erariali.
La ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi a due motivi, con cui ne ha chiesto la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione finanziaria.
Fissata l’adunanza camerale, la contribuente , che a seguito del decesso del proprio difensore ha proceduto alla nomina del nuovo, ha dichiarato di aver definito la controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 -202, della l. n. 197 del 2022.
All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
La ricorrente ha denunciato:
con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente;
con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. La Commissione avrebbe malgovernato le regole di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
Preliminarmente deve tuttavia evidenziarsi che la ricorrente ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022, disciplina intervenuta nelle more del contenzioso. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201). I n base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Vista la sopra ricordata istanza della contribuente e la documentazione allegata , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2024