Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16848 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16848 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6623/2015 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME & C. (P.IVA: P_IVA, in persona del socio accomandatario, amministratore unico NOME COGNOME, con sede in Grumo Nevano (NA) al INDIRIZZO rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo PEC: EMAIL; numero fax: NUMERO_TELEFONO;
-ricorrente –
contro
COMUNE DI ARZANO (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Commissario Straordinario p.t, dott.ssa NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso ed in virtù di determina
Estratto di ruolo -Prodromica cartella esattoriale -Istanza di definizione agevolata
dirigenziale in data 23.3.2015, n. 342, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO (Avv. NOME COGNOME), e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all’indirizzo di posta elettronica EMAIL e via fax al n. 081.247.12.31;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 7038/15/2014 emessa dalla CTR Campania in data 16/07/2014 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE impugnava l’estratto di ruolo e la prodromica cartella esattoriale, asseritamente mai notificatale, concernenti l’iscrizione a ruolo da parte del Comune di Arzano dell’Ici relativa agli anni 2005 e 2006.
La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che dal contenuto dello stesso risultava assolutamente incerto l’atto che la contribuente intendeva impugnare e che Equitalia aveva dimostrato di aver notificato la cartella di pagamento in data 14.1.2022, laddove la ricorrente non aveva eccepito alcunché in merito alla ritualità della notifica, sicché il ricorso risultava proposto tardivamente.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che, oltre alle motivazioni già addotte dai giudici di primo grado, non era ammissibile, secondo la consolidata giurisprudenza, il ricorso avverso il ruolo e, a maggior ragione, l’estratto di ruolo e che la cartella in oggetto era stata regolarmente notificata alla ricorrente attraverso la consegna in data 14.1.2011 a persona qualificatasi quale cognato della COGNOME e non era mai stata impugnata.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Il Comune di Arzano ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria dell’11.7.2023, il Collegio, rilevato che:
la contribuente ha aderito, da un lato, in data 30.4.2019, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione, ex art. 3 d.l. n. 119/2018, assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio (pur non avendo fornito la prova dell’effettiv o perfezionamento della definizione), e, dall’altro lato, altresì, in data 14.5.2018, alla definizione agevolata dei carichi fiscali – cd. rottamazione bis -, ex art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016 -pur inizialmente avendo attestato di aver versato solo la prima delle tre rate dell’importo complessivamente dovuto;
-a seguito del differimento nei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, con nota del 7.6.2019, ha quantificato il residuo ancora dovuto nell’importo complessivo di euro 14.670,38 (di cui euro 14.590,48 a titolo di capitale ed euro 79,90 a titolo di interessi), consentendone il pagamento in dieci rate, l’ultima delle quali vedeva come scadenza il 30.11.2023;
-la società ricorrente, coltivando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 (avente ad oggetto la cartella originata dall’avviso impugnato), ha depositato in via telematica i documenti attestanti il versamento degli importi dovuti, istando altresì per la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
tanto rilevato, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, invitando il Comune di Arzano a prendere posizione sull’avvenuto perfezionamento della definizione.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’estratto di ruolo non fosse impugnabile.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essersi la CTR limitata a condividere la decisione del giudice di primo grado senza esplicitare le ragioni di tale condivisione.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la notifica della cartella esattoriale fosse avvenuta ritualmente in data 14.1.2011, nonostante il consegnatario non rientrasse in alcuna delle categorie di soggetti tassativamente indicate nel primo comma dell’art. 145 cod. proc. civ. e, comunque, l’ufficiale notificatore non avesse dato conto delle vane ricerch e effettuate per individuare il destinatario o i soggetti contemplati nel secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che gli importi effettivamente dovuti erano stati pagati relativamente all’anno di imposta 2006.
Con memoria del 29.6.2023, la ricorrente ha affermato che «giusta anche ‘il differimento automatico delle scadenze di pagamento delle originarie rate del piano di definizione agevolata relativo alla citata comunicazione di adesione’ (cfr. all. 6) sul presupposto che la adesione alla definizione agevolate consente, per orientamento di Codesta Ecc.ma Corte Suprema, la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese, ‘non trovando applicazione la regola generale di cui all’ar t. 391, comma 2, c.p.c., giacché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata’ (Cfr. Cass. civ., Sez. V, ord., 13/03/2019, n. 7107), ha ottemperato, anche anzi tempo, all’integrale pagamento di quanto ancora dovuto »;
tanto dedotto, ha chiesto prendersi atto della volontà di rinunciare al ricorso e, per l’effetto, di voler pronunciare la cessata la materia del contendere a seguito di adesione alla rottamazione, con compensazione integrale delle spese.
L’art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016 per «i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016» e prevedendo che «i debitori possono estinguere il debito alle specifiche condizioni ivi previste; il comma 2 detta
la forma in cui il fenomeno si deve manifestare. In particolare, prevede che «Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, nella quale indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi». ll comma 3 stabilisce che, entro il 15 giugno 2017, l’agente della riscossione – cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore – comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l’agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell’agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Sotto il profilo processuale, l’impegno a rinunciare dev’essere seguito, una volta che l’esattore abbia fatto la comunicazione di cui al comma 3 in senso positivo, dalla presentazione da parte del debitore di una rinuncia, in adempimento dell’impegno assunto con la dichiarazione di avvalimento originaria.
Quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l’evidenziazione della
formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia – o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere – si deve intendere come adempimento dell’impegno de quo e quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge.
Il legislatore, nell’ipotesi in cui il contribuente è parte ricorrente ha, pertanto disciplinato la sorte del processo in termini di estinzione, sebbene a seguito di una manifestazione di rinuncia con gli effetti particolari sostitutivi su indicati e discendenti ex lege . Affinché si verifichi l’effetto estintivo, non occorre, pertanto, alcuna successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio in quanto la medesima non è prevista dall’art. 6.
Nella fattispecie in esame, poiché la contribuente ha documentato sia la propria dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata con riferimento ai carichi di cui al giudizio sia l’avvenuta comunicazione dell’esattore, e per altro ha pure rinunciato al ricorso, il processo va dichiarato estinto.
Le spese restano compensate quale effetto della definizione agevolata. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (cfr., proprio in una fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo e compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 30.5.2025.