Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20224 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2618/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-controricorrente/ricorrente in via condizionata- incidentale
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 79/19 depositata il 16 gennaio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 maggio
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE due distinti
avvisi di accertamento, relativi il primo all’anno 2010, il secondo all’anno 2011, con i quali disconosceva l’utilizzabilità, in diminuzione del reddito imponibile dichiarato dalla contribuente, RAGIONE_SOCIALEe perdite pregresse dalla stessa registrate nel triennio 20012003.
Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, il RAGIONE_SOCIALE, che già comprendeva al suo interno una società esercente l’attività di gestione di sale cinematografiche (trattavasi, precisamente, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poi trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE), avrebbe acquisito la titolarità RAGIONE_SOCIALEe quote de RAGIONE_SOCIALE, in sèguito ridenominata RAGIONE_SOCIALE, al solo scopo di dotarsi di un soggetto in possesso dei requisiti prescritti per poter accedere abusivamente alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 383 del 2001 (cd. ‘Tremonti -bis ‘) e , nel contempo, fruire del regime sul riporto RAGIONE_SOCIALEe perdite fissato dall’art. 102, vecchia formulazione (corrispondente all’attuale art. 84), del TUIR.
Così ricostruita la vicenda, il comportamento tenuto dalla società accertata avrebbe integrato una fattispecie di elusione fiscale riconducibile al paradigma normativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 -bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava le pretese erariali proponendo due autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che – con altrettante sentenze rese in pari data – annullava gli avvisi di accertamento impugnati, riconoscendo la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni addotte dalla contribuente.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE impugnava entrambe le decisioni proponendo due autonomi appelli dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva i gravami con sentenza n. 79/19 del 16 gennaio 2019.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia i giudici di secondo grado osservavano che: l’onere di specificità dei motivi di appello
risultava adeguatamente assolto dall’Amministrazione Finanziaria; -quest’ultima doveva, però, ritenersi decaduta dall’esercizio del potere accertativo, in quanto il termine all’uopo stabilito dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 era iniziato a decorrere dal periodo di maturazione RAGIONE_SOCIALEe contestate perdite fiscali (anni 2001 e 2002), e non dal momento del loro avvenuto utilizzo da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente; l’Ufficio, inoltre, non aveva dato prova RAGIONE_SOCIALE‘abusività RAGIONE_SOCIALE‘operazione economica posta in essere dalla società accertata.
Contro questa sentenza, notificata il 6 febbraio 2019, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
6.1 Con il primo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), vecchia formulazione, corrispondente all’attuale art. 84.
6.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che, nel caso di specie, il termine per l’esercizio del potere accertativo decorreva dall’anno in cui la perdita fiscale era stata esposta in dichiarazione, anziché da quello nel quale la stessa era stata utilizzata in compensazione dalla contribuente.
6.3 Si obietta, al riguardo, che l’Ufficio aveva contestato non già l’esistenza e/o la quantificazione RAGIONE_SOCIALEa perdita dichiarata dalla RAGIONE_SOCIALE, bensì il suo avvenuto utilizzo oltre i limiti consentiti dalla normativa applicabile.
Con il secondo motivo, introdotto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 2, ( recte : n. 4 -n.d.r.) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
7.1 Si sostiene, in proposito, che la pronuncia di secondo grado risulterebbe corredata di una motivazione solo apparente, non avendo la Commissione regionale operato .
Con il terzo mezzo, proposto in via subordinata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 -bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000, assumendosi che la Commissione regionale avrebbe a torto escluso la configurabilità, nella fattispecie concreta, di un’ipotesi di abuso del diritto, alla stregua di un giudizio incentrato su elementi del tutto irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento da compiere sul punto.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo con il quale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è stata prospettata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992, imputandosi alla CTR di non aver dichiarato inammissibili gli appelli RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria per difetto di specificità dei motivi.
In data 3 ottobre 2023 la controricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del presente giudizio, rendendo noto di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEe controversie tributarie relative a entrambi gli atti impositivi impugnati, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi da 186 a 203, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 197 del 2022.
La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c.
Nel termine previsto dal comma 1, secondo periodo, di quest’ultimo articolo, il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale.
Nel successivo termine di cui al terzo periodo del medesimo comma la contribuente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nella già avanzata istanza di estinzione del processo.
Detta istanza, da esaminare con priorità, è fondata.
14.1 L’art. 1, commi da 186 a 203, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 197 del 2022, così recita, per quanto qui di interesse:
« 186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a sèguito di rinvio, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia. Il valore RAGIONE_SOCIALEa controversia è stabilito ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (…)
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente RAGIONE_SOCIALE fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia. (…)
192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge e per le quali alla data RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALEe decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto
versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti RAGIONE_SOCIALEa definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALEe eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o RAGIONE_SOCIALEa prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data RAGIONE_SOCIALEa decisione. Le spese del processo restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate. (…)
200. L’eventuale diniego RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (…)» .
14.2 Ciò posto, va osservato che dalla documentazione allegata all’istanza in esame emerge che:
(a) le autonome controversie relative ai due avvisi di accertamento impugnati dalla RAGIONE_SOCIALE sono attribuite alla giurisdizione tributaria e non rientrano fra quelle escluse dalla
definizione agevolata a mente del comma 193 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 197 del 2022;
(b) l’RAGIONE_SOCIALE è parte di entrambe le predette vertenze;
(c) i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado sono stati notificati alla controparte entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge citata;
(d) le domande di definizione agevolata sono state presentate entro il 30 settembre 2023 e a quel tempo il processo non si era già concluso con pronuncia definitiva;
(e) entro la medesima data l’istante ha provveduto a versare gli interi importi dovuti per la definizione, calcolati in misura pari al 5 per cento del valore RAGIONE_SOCIALEe controversie, essendo l’Amministrazione Finanziaria risultata soccombente in entrambi i gradi precedenti;
(f) non è stato notificato alla contribuente l’eventuale provvedimento di diniego entro il 30 settembre 2024.
14.3 Acclarata, quindi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’accesso alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEe liti pendenti e acquisita la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEe procedure condonistiche, va dichiarata l’estinzione del processo (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019) con la correlata cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, cit., Cass. n. 29293/2020, cit., e Cass. n. 24083/2018).
14.4 Ciò esime il collegio dal pronunciare sui motivi addotti a sostegno del ricorso principale per cassazione spiegato dall’RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale condizionato proposto dalla contribuente.
Le spese processuali restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dal secondo periodo del surrichiamato comma 198 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 197 del 2022.
16. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto integrale RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 198, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione