Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20224 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2618/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio legale Chiomenti, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente/ricorrente in via condizionata- incidentale
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 79/19 depositata il 16 gennaio 2019; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 maggio
2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE due distinti
avvisi di accertamento, relativi il primo all’anno 2010, il secondo all’anno 2011, con i quali disconosceva l’utilizzabilità, in diminuzione del reddito imponibile dichiarato dalla contribuente, delle perdite pregresse dalla stessa registrate nel triennio 20012003.
Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, il RAGIONE_SOCIALE, che già comprendeva al suo interno una società esercente l’attività di gestione di sale cinematografiche (trattavasi, precisamente, della RAGIONE_SOCIALE, poi trasformatasi in RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE), avrebbe acquisito la titolarità delle quote de RAGIONE_SOCIALE, in sèguito ridenominata RAGIONE_SOCIALE, al solo scopo di dotarsi di un soggetto in possesso dei requisiti prescritti per poter accedere abusivamente alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 4, comma 1, della L. n. 383 del 2001 (cd. ‘Tremonti -bis ‘) e , nel contempo, fruire del regime sul riporto delle perdite fissato dall’art. 102, vecchia formulazione (corrispondente all’attuale art. 84), del TUIR.
Così ricostruita la vicenda, il comportamento tenuto dalla società accertata avrebbe integrato una fattispecie di elusione fiscale riconducibile al paradigma normativo dell’art. 10 -bis della L. n. 212 del 2000.
La RAGIONE_SOCIALE contestava le pretese erariali proponendo due autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che – con altrettante sentenze rese in pari data – annullava gli avvisi di accertamento impugnati, riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dalla contribuente.
L’Agenzia delle Entrate impugnava entrambe le decisioni proponendo due autonomi appelli dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva i gravami con sentenza n. 79/19 del 16 gennaio 2019.
A sostegno dell’adottata pronuncia i giudici di secondo grado osservavano che: l’onere di specificità dei motivi di appello
risultava adeguatamente assolto dall’Amministrazione Finanziaria; -quest’ultima doveva, però, ritenersi decaduta dall’esercizio del potere accertativo, in quanto il termine all’uopo stabilito dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 era iniziato a decorrere dal periodo di maturazione delle contestate perdite fiscali (anni 2001 e 2002), e non dal momento del loro avvenuto utilizzo da parte della contribuente; l’Ufficio, inoltre, non aveva dato prova dell’abusività dell’operazione economica posta in essere dalla società accertata.
Contro questa sentenza, notificata il 6 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
6.1 Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 102 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), vecchia formulazione, corrispondente all’attuale art. 84.
6.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che, nel caso di specie, il termine per l’esercizio del potere accertativo decorreva dall’anno in cui la perdita fiscale era stata esposta in dichiarazione, anziché da quello nel quale la stessa era stata utilizzata in compensazione dalla contribuente.
6.3 Si obietta, al riguardo, che l’Ufficio aveva contestato non già l’esistenza e/o la quantificazione della perdita dichiarata dalla RAGIONE_SOCIALE, bensì il suo avvenuto utilizzo oltre i limiti consentiti dalla normativa applicabile.
Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, ( recte : n. 4 -n.d.r.) del D. Lgs. n. 546 del 1992.
7.1 Si sostiene, in proposito, che la pronuncia di secondo grado risulterebbe corredata di una motivazione solo apparente, non avendo la Commissione regionale operato .
Con il terzo mezzo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene dedotta la violazione dell’art. 10 -bis della L. n. 212 del 2000, assumendosi che la Commissione regionale avrebbe a torto escluso la configurabilità, nella fattispecie concreta, di un’ipotesi di abuso del diritto, alla stregua di un giudizio incentrato su elementi del tutto irrilevanti ai fini dell’accertamento da compiere sul punto.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo con il quale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è stata prospettata la violazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992, imputandosi alla CTR di non aver dichiarato inammissibili gli appelli dell’Amministrazione Finanziaria per difetto di specificità dei motivi.
In data 3 ottobre 2023 la controricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di estinzione del presente giudizio, rendendo noto di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie relative a entrambi gli atti impositivi impugnati, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 203, della L. n. 197 del 2022.
La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
Nel termine previsto dal comma 1, secondo periodo, di quest’ultimo articolo, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale.
Nel successivo termine di cui al terzo periodo del medesimo comma la contribuente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nella già avanzata istanza di estinzione del processo.
Detta istanza, da esaminare con priorità, è fondata.
14.1 L’art. 1, commi da 186 a 203, della L. n. 197 del 2022, così recita, per quanto qui di interesse:
« 186. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a sèguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (…)
190. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. (…)
192. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
193. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto
versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. (…)
200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (…)» .
14.2 Ciò posto, va osservato che dalla documentazione allegata all’istanza in esame emerge che:
(a) le autonome controversie relative ai due avvisi di accertamento impugnati dalla RAGIONE_SOCIALE s.p.a. sono attribuite alla giurisdizione tributaria e non rientrano fra quelle escluse dalla
definizione agevolata a mente del comma 193 dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022;
(b) l’Agenzia delle Entrate è parte di entrambe le predette vertenze;
(c) i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado sono stati notificati alla controparte entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge citata;
(d) le domande di definizione agevolata sono state presentate entro il 30 settembre 2023 e a quel tempo il processo non si era già concluso con pronuncia definitiva;
(e) entro la medesima data l’istante ha provveduto a versare gli interi importi dovuti per la definizione, calcolati in misura pari al 5 per cento del valore delle controversie, essendo l’Amministrazione Finanziaria risultata soccombente in entrambi i gradi precedenti;
(f) non è stato notificato alla contribuente l’eventuale provvedimento di diniego entro il 30 settembre 2024.
14.3 Acclarata, quindi, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti e acquisita la prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute per il perfezionamento delle procedure condonistiche, va dichiarata l’estinzione del processo (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019) con la correlata cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, cit., Cass. n. 29293/2020, cit., e Cass. n. 24083/2018).
14.4 Ciò esime il collegio dal pronunciare sui motivi addotti a sostegno del ricorso principale per cassazione spiegato dall’Agenzia delle Entrate e di quello incidentale condizionato proposto dalla contribuente.
Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dal secondo periodo del surrichiamato comma 198 dell’art. 1 della L. n. 197 del 2022.
16. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione