Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32125 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22851/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 327/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione III, depositata il 23 gennaio 2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
NOME COGNOME impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO,
effettuata da RAGIONE_SOCIALE a causa del mancato pagamento di quindici cartelle esattoriali relative a crediti erariali (Irap, Irpef, bolli auto, crediti previdenziali) e comunali.
La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 27988/2016 del 21 novembre 2016, rilevato il parziale difetto di giurisdizione per le cartella di natura extratributaria, accoglieva il ricorso del contribuente.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la C.T.R. del Lazio accoglieva il gravame, affermando: che, conformemente alla giurisprudenza della C.T.R., la costituzione dell’agente di riscossione a mezzo di avvocato del libero foro doveva ritenersi valida ed efficace; che l’appello doveva ritenersi tempestivo; che tutte le cartelle esattoriali dovevano ritenersi ritualmente notificate; che l’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme richieste, con riferimento all’intervallo temporale antecedente alla notifica, doveva ritenersi inammissibile, mentre, con riferimento al periodo successivo, doveva ritenersi infondata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In data 3.11.2025, parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. nella quale ha dichiarato di non opporsi all’estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Ragioni della decisione
La difesa dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha rappresentato che per le cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, relative a diritti camerali, è cessata la
materia del contendere, essendo state annullate ex lege a far data dal 31/12/2018, in quanto rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.
Ancora in via preliminare, deve darsi atto che, con istanza del 3.11.2025, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, richiamando la documentazione depositata il 21.10.2025 (dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, c.d. ‘rottamazione -quater’, la comunicazione della concessionaria del servizio di riscossione con l’indicazione della somma dovuta per la definizione agevolata, le quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime nove rate pagate).
Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
Nella specie, il contribuente ha documentato il pagamento dell’importo dovuto per le rate maturate sino al 30.11.2025 e la rinuncia al ricorso.
Trattandosi di pagamento non integrale di quanto dovuto, viene in rilievo il disposto dell’art. 12 -bis del d.l. n. 84 del 2025 (conv. nella l. n. 108 del 2025) ‘norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata’, ai sensi della quale: ‘1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che,
ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione e’ dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decretolegge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata’.
Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024).
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura
eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e integralmente, tra le parti, le spese di lite.
compensa
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME