Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5255 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10972/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dagli avvocati
COGNOME (CNQVCN55S06F158H) e COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del FRIULI-VENEZIA NOME -TRIESTE n. 8/2021 depositata il 25/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
A seguito di verifica fiscale, relativa agli anni d’imposta 20062007-2008, condotta nei confronti dell’ ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE , la DP di Trieste dell’Agenzia delle entrate le notificava PVC evidenziante irregolarità nella gestione, tali da determinare il venir meno dell’applicabilità del regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991.
Al PVC seguivano avvisi di accertamento ed atti di contestazione.
In ciascuno degli atti impositivi e sanzionatori veniva individuato, quale responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ., COGNOME NOME COGNOME nella qualità di presidente e legale rappresentate dell’associazione.
Con sentenza n. 137/2016 pronunciata in data 12/04/2016 e depositata in data 19/04/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, adita, con separati ricorsi, per l’annullamento di tutti tali atti, disposta la riunione dei ricorsi, li rigettava.
Nel giudizio d’appello, come da ricorso, l’appellato Ufficio depositava una memoria nella quale dava atto di aver provveduto ad annullare l’atto di contestazione n. T13C00100005-2014, l’atto di irrogazione sanzioni n. T13IR0100010-2013 e l’atto di irrogazione sanzioni n. T13IR0100011-2013, evidenziando che tale autotutela parziale era dovuta esclusivamente all’applicazione del favor rei per l’intervenuta modifica della normativa applicata, lasciando impregiudicata
la posizione dell’Amministrazione Finanziaria quanto ai restanti avvisi di accertamento.
Nelle more del giudizio di appello, l’Associazione contribuente presentava sette distinte istanze di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 7 D.L. 119/2018, una per ciascuno degli atti per i quali era ancora pendente la controversia. L’Ente impositore rigettava le istanze, con provvedimenti di diniego ritualmente notificati alla contribuente, in quanto l’A.S.D. non risultava iscritta al CONI alla data del 31/12/2017, come richiesto dall’art. 7, comma 2, DL. 119/2018 per accedere alla definizione agevolata.
In data 12/05/2020, l’Associazione contribuente impugnava i provvedimenti di diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia presso la quale era pendente il giudizio principale al fine della trattazione congiunta delle controversie.
Con proprie controdeduzioni si costituiva, anche in tale giudizio, l’Ente impositore ribadendo la legittimità del proprio diniego sulla base della corretta applicazione della norma invocata.
La CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 08/01/2021 pronunciata in data 14/12/2020 e depositata in data 25 gennaio 2021, accoglieva l’appello, ritenendo dimostrato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per il regime agevolato.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi; resistono con controricorso i contribuenti.
Ragioni della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, con nota telematica di deposito datata 6 ottobre 2023, il difensore dei contribuenti insta per la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.
In particolare, con riferimento a ciascuno dei seguenti atti:
1) avviso di accertamento n. TI3 040 101494/2012 Anno/periodo d’imposta 2006;
2) avviso di accertamento n. TI3 040 101495/2012 Anno/periodo d’imposta 2006;
3) avviso di accertamento n. TI3 040 101496/2012 Anno/periodo d’imposta 2006;
4) avviso di accertamento n. TI3 070 101497/2012 Anno/periodo d’imposta 2006;
avviso di accertamento n. TI3 040 100235/2013 Anno/periodo d’imposta 2007;
6) avviso di accertamento n. TI3 070 100238/2013 Anno/periodo d’imposta 2007;
7) avviso di accertamento n. TI3 040 100007/2014 Anno/periodo d’imposta 2008, la suddetta nota compiega: ‘ -copia della domanda di definizione relativa al giudizio oggi pendente avanti la Corte Suprema di Cassazione (RG n. 10972/2021) avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. ; -copia della delega alla presentazione unitamente al documento d’identità del delegante e del delegato; -copia del messaggio e della ricevuta di avvenuta consegna della pec trasmessa all’Agenzia delle Entrate in data 29.09.2022’.
Tutte le domande di definizione allegate alla suddetta nota specificano che i rispettivi importi dovuti sono pari a zero, alla luce dei versamenti già effettuati in pendenza di giudizio.
Dal frontespizio della sentenza impugnata, si apprende che gli atti oggetto degli originari ricorsi sono i seguenti:
-avviso di accertamento n. TI…0007/2014;
-avviso di accertamento n. TI…0235/2013;
-avviso di accertamento n. TI…0238/2013;
-avviso di accertamento n. TI…1494/2012;
-avviso di accertamento n. TI…1495/2012;
-avviso di accertamento n. TI…1496/2012;
-avviso di accertamento n. TI…1497/2012,
oltre:
-provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. TI…0010/2013;
-provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. TI…0011/2013,
ed oltre:
-atto di contestazione n. TI…0005/2014.
L’art. 5 l. n. 130 del 2022, per quanto di rilievo, statuisce:
Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In
ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:
le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.
In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
A fronte di quanto precede, le domande di definizione allegate alla nota telematica di deposito deducono ad oggetto i soli atti impositivi, esclusi, quindi, gli atti sanzionatori, ed individuano gli importi dovuti per la definizione, in tesi inferiori a quelli versati in corso di giudizio, con riguardo ai corrispondenti singoli atti impositivi.
Ciò, tuttavia, non osta all’accoglimento dell’istanza di estinzione del giudizio, tenuto conto, che, come poc’anzi visto, è lo stesso ricorso ad evidenziare che, in appello, l’appellato Ufficio, odierno ricorrente per cassazione, ‘ depositava una memoria nella quale dava atto di aver provveduto ad annullare l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, l’atto di irrogazione sanzioni n. T13IR0100010-2013 e l’atto di irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO.
Donde, fuoriusciti dal perimetro di causa gli atti sanzionatori, tutti gli atti impositivi, come da frontespizio della sentenza impugnata, risultano ‘singulatim’ interessati da corrispondenti domande di definizione, giusta corrispondenza con il superiore elenco evincibile dalla nota telematica di deposito.
Inoltre, non consta dedotto dal ricorrente Ufficio, unico ad avervi interesse, né ‘eventuale diniego della definizione’ (ai sensi del comma 11), né, ‘a fortiori’, ‘istanza di trattazione’ (ai sensi del comma 12).
Pertanto, considerato che, giusta il secondo periodo del comma 7 dell’art. 5 cit., ‘qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda’, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate (comma 5).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma, lì 4 dicembre 2024.