Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28922 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28922 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 451/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA, SEZ.DIST. MESSINA n. 4734/2022, depositata il 19/05/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento i.m.u. per l’anno 2012, adottato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Terme Vigliatore.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
4.Il RAGIONE_SOCIALE di ha resistito con controricorso.
5.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 3 ottobr e 2023.
CONSIDERATO
1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022, e la rinuncia al presente giudizio.
Il RAGIONE_SOCIALE di Terme Vigliatore ha, in effetti, adottato nel marzo 2023 un regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, come previsto dalla l. n. 197 del 2022.
3.Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può anc ora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona
5.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre