Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 969 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1985/22/16, depositata il 11 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: imposte dirette ed IVA avviso di accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26260/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente – contro
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, avverso la sentenza n. 20704/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento per IRES 2006.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l’ abuso del diritto contestato con l’avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-back pienamente lecito.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ RAGIONE_SOCIALE deducendo due motivi.
La società contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un “accordo quadro” tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata RAGIONE_SOCIALE ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C RAGIONE_SOCIALE correlative obbligazioni fiscali.
Il patrocinio erariale ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosi deciso in Roma 26 ottobre 2022
Il consigliere est.