Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31222 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 6062-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.to;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7166/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, sez. st. di CATANIA, depositata il 10/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2013, conseguenti al maggiore reddito di impresa, ai maggiori ricavi ed ai maggiori costi imputati alla contribuente rispetto a quelli dichiarati, nonché all’adeguamento agli studi di settore ;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 7141/2019, rigettò il ricorso;
che la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Catania la quale, con sentenza n. 7166/5/2021, depositata il 10/08/2021, rigettò l’appello osservando per quanto in questa sede ancora rileva -come, da un lato, (a) non si ponesse alcun problema di integrità del contraddittorio (questione peraltro ritenuta inammissibile, siccome nuova), per avere partecipato al giudizio di primo grado ‘ tutti i soci che hanno proposto un unico ricorso e anche l’appello è proposto da tutti i soci ‘ e per essere stata la sentenza impugnata ‘ emessa, seppur nei confronti della società, con la partecipazione di tutti i soci ‘ e, dall’altro, (b) correttamente l’Ufficio avesse proceduto ad accertamento induttivo, in assenza del prospetto analitico RAGIONE_SOCIALE rimanenze (espressamente richiesto dagli accertatori e, tuttavia, non consegnato, con conseguente preclusione probatoria al riguardo), cui la società, in regime di contabilità
ordinaria, era tenuta ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza (c) alcuna applicazione di doppia presunzione a carico della contribuente, ‘ in quanto la presunzione è unica e ha origine nel comportamento omissivo del contribuente, che ha legittimato, con l’omessa esibizione del prospetto contabile del magazzino, l’ufficio a ricorrere a presunzioni semplici, senza che siano necessari i presupposti di gravità, precisione e concordanza ‘;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che la società ricorrente ha depositato telematicamente (in data 6.10.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate ed effettuando il pagamento della prima rata;
che l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c, del d.l. n. 34/2023, dispone che ‘ Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ‘, mentre il
successivo art. 1, comma 197, prevede che ‘ Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘;
Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata, in relazione all’analoga disciplina dettata dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018);
che, per effetto RAGIONE_SOCIALE medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01);
che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01);
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione