Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29534 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29534 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
Oggetto: cartella IRES (Tremonti ambiente) Definizione agevolata
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 24237/2022 proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto all’indirizzo PEC: EMAIL giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Commis sione tributaria regionale dell’Umbria, n. 95/2/22, pronunciata il 18 ottobre 2021, depositata il 9 marzo 2022
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ;
udita , per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni (CTP) la cartella di pagamento n. 10920190000789851, con la quale, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 -bis del d.P.R. n.600/1973 sulla dichiar azione dei redditi per l’anno d’imposta 2015, le era richiesto il pagamento della somma di euro 33.775,00 dovuta al recupero di un credito IRES ritenuto non dovuto.
La controversia era originata dalla contestazione della contribuente del disconoscimento da parte dell’Amministrazione del credito, riferito ad investimento ambientale per la realizzazione di impianto fotovoltaico nell’anno 2010, giustificato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione al fatto che detto credito non trovava riscontro nelle dichiarazioni annuali precedentemente rese.
Il ricorso della contribuente fu accolto dalla CTP di Terni.
Avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole l’RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Umb ria, che respinse il gravame con sentenza n. 95/2/22, pronunciata il 18 ottobre 2021, depositata il 9 marzo 2022, non notificata.
Avverso detta pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione in forza di due motivi.
La società resiste con controricorso.
In prossimità dell’odierna pubblica udienza di discussione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Parte controricorrente ha depositato, successivamente alle conclusioni scritte del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, documentazione in base alla quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, stante l’avvenuta definizione agevolata del giudizio ex art. 1, comma 198, della l. n. 197/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in uno con l’art. 1, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo preso posizione la sentenza impugnata su alcuni dei motivi di appello, con riferimento, in primo luogo, alla stessa determinazione del c.d. sovraccosto ambientale sulla base della perizia di parte ritenuta esaustiva dal giudice di prime cure e viceversa contestata dall’Ammini strazione con il ricorso in appello.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE una volta che si ritenga appurato il vizio di omessa pronuncia -assume che la sentenza impugnata risulterebbe viziata da violazione o falsa
applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in una con l’art. 7, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per violazione della regola di riparto dell’onere della prova riguardo alla sussistenza ed alla consistenza dei presupposti per la fruizione dell’agevol azione tributaria richiesta.
Rileva la Corte che l’adesione tempestiva da parte della contribuente alla definizione agevolata della lite riguardo al carico affidato alla riscossione, di cui alla cartella la cui impugnazione ha dato origine al presente giudizio , con la relativa prova dell’avvenuto versamento in unica soluzione dell’importo determinato per la definizione medesima ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss., della l. n. 197/2022, comporta , ai sensi dell’art. 1, comma 198, della stessa legge, l’es tinzione del giudizio con relativa cessazione della materia del contendere, ciò precludendo l’esame dei motivi sopra trascritti.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
In relazione alle modalità di definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per definizione agevolata, rivestendo peraltro la ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veste di Amministrazione ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023