Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33264 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33264 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso.
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.1763/26/15 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 24 novembre 2015;
Tributi- Definizione agevolata- Estinzionecessata materia del contendere
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente/ricorrente incidentale l’AVV_NOTAIO per delega dell’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della RAGIONE_SOCIALE di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2011, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre, con tre motivi, nei confronti della predetta società, che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.) aveva accolto l’appello della contribuente e r igettato l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE , proposti avverso la prima decisione con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva accolto il ricorso introduttivo limitatamente al rilievo concernente la costituzione del fondo perdite nelle società collegate.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza in prossimità della quale la controricorrente-ricorrente incidentale ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione, per ciascuno degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, di domande di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, come convertito dall a legge n.136 del 2018, corredate da ricevuta di pagamento, del 24 maggio 2019, di versamento dei relativi importi.
Il P.G. ha depositato memoria concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione, come sopra meglio specificata, versata in atti dalla contribuente risultano rispettate tutte le condizioni dettate dalla legge ai fini della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119/2018 , conv. dalla legge n.136/2018.
La controversia non è infatti tra quelle escluse dalla definizione agevolata e, nel termine fissato dalla legge, non risulta essere stato opposto dall’Amministrazione diniego né avanzata dalla parte interessata istanza di trattazione.
Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non sussistono i presupposti processuali per il versamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, alla luce dei principi fissati da Cass.n.1778 del 29/01/2016, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e da Cass. n. 14782 del 07/06/2018 per la ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)