Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1031 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1031 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso 3175/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA; P.IVA: P_IVA), in persona del l’a mministratore delegato e legale rappresentante, Ing. NOME COGNOME nato a Milano il 18 giugno 1961 (C.F.: CODICE_FISCALE, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2014, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME nato a Roma il 4 agosto 1972 (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), elettivamente domiciliata presso il medesimo in 00185 Roma, al INDIRIZZO (Studio COGNOME RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale del 17 dicembre 2015 autenticata nella firma dal Notaio
Definizione agevolata ex d.l. n. 193 del 2016 Rinuncia al ricorso
NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2942/2015 emessa dalla CTR Lombardia in data 02/07/2015 e non notificata;
udite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
uditi i difensori delle parti, che hanno concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
Ritenuto in fatto
La RAGIONE_SOCIALE (quale cedente) e la RAGIONE_SOCIALE (nella qualità di cessionaria) proponevano separati ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro concernente un atto notarile di cessione di un ramo d’azienda, con il quale il valore venale dei fabbricati era stato rettificato da euro 46.172,00 ad euro 8.913.995,00 ed il valore dell’avviamento dell’azienda ceduta era stato determinato in euro 3.380.811,00.
La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, rigettava entrambi.
Sull’appello della RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, affermando che: a) <>; b) <>.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di undici motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 14 d.lgs. n. 546/1992 e 102 e 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria RAGIONE_SOCIALE nonostante fosse stata parte del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e 52 dPR 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato la nullità dell’avviso di rettifica e liquidazione impugnato per carenza di motivazione, avendo l’Ufficio fatto riferimento, nella rideterminazione del valore degli immobili di cui alla cessione d’azienda, alle quotazioni OMI, senza però allegarle all’avviso stesso.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla domanda di nullità dell’avviso per carenza di motivazione dovuta alla mancata allegazione all’avviso delle quotazioni OMI.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essersi la CTR, con riferimento alla rideterminazione del valore dell’avviamento dell’azienda, limitata ad affermazioni generalissime ed astratte.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essersi la CTR, con riferimento alla rideterminazione del valore degli immobili, limitata ad affermazioni generalissime ed astratte.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essersi la CTR, con riferimento alla rideterminazione del valore dell’avviamento dell’azienda, limitata ad affermazioni generalissime ed astratte, omettendo di esaminare fatti decisivi da essa introdotti in giudizio.
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essersi la CTR, con riferimento alla rideterminazione del valore degli immobili di cui all’azienda ceduta, limitata ad affermazioni generalissime ed astratte, senza alcuna specificazione e concretezza rispetto al caso di specie ed omettendo di esaminare fatti decisivi da essa introdotti in giudizio.
Con l’ottavo motivo la ricorrente si duole della nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essersi la CTR pronunciata altresì su domanda o doglianza della NOME COGNOME nonostante quest’ultima non fosse stata regolarmente citata nel giudizio d’appello.
Con il nono motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essersi la CTR pronunciata altresì su domanda o doglianza della RAGIONE_SOCIALE, nonostante quest’ultima non fosse stata regolarmente citata nel giudizio d’appello.
Con il decimo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza
impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso, con riferimento alla rideterminazione del valore degli immobili, una motivazione meramente apparente.
Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essersi la CTR, con riferimento alla rideterminazione del valore degli immobili di cui all’azienda ceduta, limitata ad affermazioni generalissime ed astratte, senza alcuna specificazione e concretezza rispetto al caso di specie ed omettendo di esaminare fatti decisivi da essa introdotti in giudizio.
Con atto del 7.11.2023, la ricorrente, premesso che:
-il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 20091T025418000;
in corso di causa è stato iscritto a ruolo il carico di cui alla cartella n. 06820160102014465 relativa all’avviso di liquidazione sub iudice ;
-l’indicato carico affidato all’Agente della Riscossione risultava ‘definibile’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 d.l. 193/2016, il quale ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 da realizzarsi mediante il pagamento degli importi previsti nell’articolo detto;
-la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione introdotta dall’art. 6 cit. presupponeva (i) la presentazione entro il 21 aprile 2017 di apposita dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi, nella quale il debitore avrebbe dovuto indicare, fra l’altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, ed assumere l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi (ex comma 2 dell’art. 6 cit.); (ii) l’invio, da parte dell’Agente della riscossione, al debitore della comunicazione delle somme dovute entro il 15 giugno 2017 e (iii) il pagamento degli importi o della prima rata eventualmente
dovuti entro il 31 luglio 2017;
la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi, presentando apposita dichiarazione di adesione recante l’impegno alla rinuncia del presente giudizio e provvedendo poi, a seguito di ricezione della comunicazione delle somme dovute, al pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di definizione agevolata;
tanto premesso, ha dichiarato di rinunciare, a norma dell’art. 6 d.l. 193/2016, al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza 2 luglio 2015 n. 2942/2015, resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio, anche per intervenuta cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
La richiesta è stata reiterata con memoria del 6.12.2023.
L’atto di rinuncia risulta firmato dal legale rappresentante e dal difensore della contribuente e controfirmato per accettazione dall’Avvocato dello Stato che rappresenta e difende l’Agenzia delle Entrate.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata (nella specie, di cui al d.l. n. 148 del 2017, conv., con modif., dalla l. n 172 del 2017), non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese di giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione il 21.12.2023.
Il Consigliere estensore
Dott. NOME Penta
Il Presidente Dott. NOME COGNOME