Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31915 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 759-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf 97210890584, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 5272/12/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 6.07.2022; udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 28 maggio 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L’Agenzia delle Dogane notificò alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di pagamento delle accise ritenute dovute e l’atto di contestazione
Accertamento – Accise –
Definizione agevolata ex
art. 1 L. n. 197/2022
delle relative sanzioni, relativamente alle annualità 2015, 2016 e parte del 2017.
Gli atti impositivi trovavano causa in un accertamento condotto dalla GdF, esitato nella pretesa di maggiori accise su gasolio per autotrazione sull’assunto della presentazione di dichiarazioni periodiche infedeli, finalizzate ad ottenere maggior credito d ‘imposta. L’ufficio procedette pertanto al recupero del credito c.d. ‘carbon tax’, utilizzato in compensazione per un importo di € 802.215,00 -oltre interessi-, nonché irrogò la sanzione corrispondente al medesimo importo.
La società impugnò gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che con sentenza 3081/01/2019 respinse le ragioni della contribuente. L’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, fu rigettato con sentenza n. 5272/12/2022.
Il giudice regionale ribadì che nel concreto la società italiana, con partecipazione totalitaria nella società polacca RAGIONE_SOCIALE aveva fatto richiesta dei rimborsi periodici dell’accisa anche per trasporti interamente eseguiti e fatturati dalla società controllata polacca. Ciò determinava la non spettanza del credito d’imposta nella misura richiesta con le dichiarazioni periodiche, e perfeziona va la violazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ai fini della comminazione e determinazione della sanzione.
La società ha chiesto la cassazione della sentenza, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane.
Fissata l’udienza pubblica, la società ha depositato memoria, con la quale ha illustrato di aver presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, ai fini del l’estinzione del giudizio .
All’esito dell’udienza, celebrata il 28 maggio 2024, la causa è stata decisa nelle forme dell’ordinanza.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza sarebbe nulla per motivazione perplessa o comunque apparente;
con il secondo motivo ha lamentato la falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, dell’art. 1, d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, dell’art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, nonché la violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., 11 e 117 primo comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe fatto malgoverno della disciplina sulle agevolazioni fiscali per riduzione delle accise gravanti sul carburante per mezzi di autotrasporto;
con il terzo motivo si è doluta della nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La decisione sarebbe errata in relazione all’applicazione della disciplina sanzionatoria;
con il quarto motivo ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sempre quanto all’erroneità della decisione in tema di disciplina sanzionatoria.
Questi i motivi di ricorso, tuttavia la ricorrente ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata, e in particolare dalle domande prodotte e dal versamento della prima rata operato, si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio.
A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con
le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
Vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorno 28 maggio 2024