Definizione agevolata e chiusura delle liti fiscali
La definizione agevolata rappresenta una via d’uscita strategica per i contribuenti coinvolti in lunghi contenziosi con l’amministrazione finanziaria. Questa procedura permette di estinguere le pendenze tributarie attraverso il pagamento di somme ridotte, evitando l’incertezza del giudizio finale. Nel caso analizzato, un contribuente ha utilizzato questo strumento per porre fine a una disputa riguardante accertamenti di reddito.
Il percorso processuale e l’accertamento
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate per redditi imponibili non dichiarati. Il contribuente ha affrontato due gradi di giudizio, vedendo respinte le proprie tesi sia in primo grado che in appello. La decisione di ricorrere in Cassazione ha mantenuto aperta la lite, permettendo l’accesso alle misure di favore introdotte dal legislatore per la pacificazione fiscale.
L’impatto della normativa sulla lite pendente
L’adesione alla definizione agevolata durante il giudizio di legittimità trasforma radicalmente lo scenario processuale. La presentazione della domanda e il relativo versamento degli importi previsti dalla legge determinano il venir meno dell’interesse a proseguire la causa. Se l’amministrazione finanziaria non si oppone alla documentazione prodotta, il giudice deve limitarsi a prendere atto della nuova situazione di fatto.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che il contribuente ha depositato una memoria specifica attestando la definizione della controversia. La documentazione allegata includeva la domanda di adesione e la ricevuta del versamento effettuato in pendenza di giudizio. Ai sensi della normativa vigente, l’assenza di opposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate rende obbligatoria la dichiarazione di estinzione.
Il fondamento giuridico risiede nell’applicazione dei commi 12 e 13 dell’articolo 6 del D.L. 119/2018. Tali norme prevedono che il regolare pagamento delle somme dovute estingua il debito tributario oggetto della lite. Di conseguenza, il processo non ha più ragione di esistere, configurandosi la fattispecie della cessata materia del contendere.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la definizione agevolata è un diritto potestativo del contribuente che, se correttamente esercitato, prevale sull’iter giudiziario ordinario. La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio, un esito che tutela entrambe le parti: il contribuente ottiene la certezza del debito e l’amministrazione incassa le somme senza ulteriori costi procedurali. Per quanto riguarda le spese legali, il giudice ha disposto la compensazione integrale, seguendo la prassi consolidata in materia di chiusura agevolata delle liti.
Cosa succede se si aderisce alla definizione agevolata durante un ricorso?
Il giudizio viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere una volta verificato il pagamento e la mancanza di opposizione dell’ente impositore.
Chi paga le spese legali in caso di chiusura agevolata della lite?
Solitamente le spese vengono compensate tra le parti, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali senza rimborsi.
È necessario il consenso dell’Agenzia delle Entrate per l’estinzione?
L’Agenzia deve avere la possibilità di opporsi, ma in presenza di prova del pagamento e dei requisiti di legge, l’estinzione opera d’ufficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1288 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6503/2015 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7479/2014 depositata il 29/07/2014; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento notificato gli dall’RAGIONE_SOCIALE, con il quale sono stati accertati maggiori redditi imponibili per l’anno 2006. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Successivamente il contribuente ha depositato una memoria con la quale ha esposto di avere definito la controversia ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del decreto legge 119/2018 allegando copia della domanda e ricevuta di presentazione; nella predetta domanda si attesta che l’importo lordo dovuto è stato versato in pendenza di giudizio. Nulla ha opposto l’RAGIONE_SOCIALE e pertanto, ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art 6 del decreto legge 118/2019, il giudizio è da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 13/12/2022.