Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3960, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 31.3.2017, e pubblicata il 3.5.2017; ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del AVV_NOTAIO.M., AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, il quale ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio ed in subordine rigettarsi il ricorso;
Oggetto: Società -Omessa dichiarazione – Operazioni con Paesi in black list – Adesione a definizione agevolata -Estinzione del giudizio.
nessuno essendo comparso per la ricorrente, ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha dichiarato di non opporsi alla domanda di estinzione del giudizio;
la Corte osserva:
Fatti di causa
A seguito di attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza e conclusa con la redazione e consegna di Processo Verbale di Costatazione (PVC), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO, irrogando sanzioni per un importo di Euro 50.000,00, in relazione all’anno 2011. L’Amministrazione finanziaria contestava l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali concluse dalla società con imprese aventi sede in Paesi inclusi nella c.d. black list .
La contribuente impugnava l’atto irrogativo di sanzioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, contestando in primo luogo, per quanto ancora d’interesse, che aveva presentato una dichiarazione dei redditi integrativa, dimostrando la legittima deducibilità dei costi, e non doveva in conseguenza essere assoggettata alle sanzioni in base alla normativa invocata dall’Ente impositore, l’art. 8, comma 3 bis , del D.Lgs. n. 471 del 1997. La CTP riteneva che la società avesse assicurato la prova RAGIONE_SOCIALE circostanze che ‘consentivano la deduzione RAGIONE_SOCIALE spese e degli altri componenti negativi derivanti da acquisti operati da imprese domiciliate fiscalmente in paesi aventi regimi fiscali privilegiati’ (sent. CTR, p. 1), e pertanto reputava dovesse applicarsi la disciplina di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997. In conseguenza accoglieva per ampia parte l’impugnativa e riduceva l’importo della sanzione irrogata ad Euro 1.000,00.
Avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado, l’Amministrazione finanziaria spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale riformava la decisione della CTP, ritenendo che la dichiarazione integrativa fosse inidonea a sortire l’effetto invocato dalla società, essendo stata depositata dopo che l’Ente impositore aveva già accertato la violazione contestata mediante il PVC. In conseguenza il giudice dell’appello riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto di contestazione.
La società ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. La contribuente ha quindi presentato istanza, corredata da allegati, mediante la quale ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a procedura di definizione agevolata della controversia.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del Dpr n. 622 del 1972, dell’art. 33, primo comma, del Dpr n. 600 del 1973, come mod., e dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che ricorra un caso in cui risulta inefficace la dichiarazione integrativa presentata dalla società, perché depositata in epoca successiva all’accertamento dell’omessa dichiarazione.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendosi
la CTR espressa circa la contestazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ente impositore, perché ‘privo dell’indicazione specifica dei motivi’, e consistente ‘nel mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte ‘nel precedente grado del giudizio’ (ric., p. 9).
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società censura ancora la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendosi la CTR espressa circa la contestazione secondo cui in conseguenza dell’abrogazione dei commi da 10 a 12 bis dell’art. 110 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), disposta dall’art. 1, comma 142, lett. a, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), non è più dovuta, con effetti retroattivi, la dichiarazione dei costi sostenuti in relazione ad operazioni commerciali realizzate con imprese aventi domicilio fiscale in Paesi inclusi in black list , e pertanto la sanzione irrogata è comunque illegittima.
Non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE, infatti, ha depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.
4.1. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 30.4.2019, ed è stata registrata con prot. W-2019 043001254040, e la contribuente ha provveduto al versamento degli oneri con MAV/RAV del 26.6.2019.
4.2. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del
2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
5.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara estinto il giudizio introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 5.4.2024.