Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10881 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
COMUNICAZIONE ISCRIZIONE DI IPOTECA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2369/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del l’atto di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimato – nonché
-resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3913/2015 depositata in data 08/07/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Roma che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 097201202110358, emesso per Irpef relativa agli anni d’imposta 2001, 2002, 2003, 2006 e 2008;
contro
tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME, in base a otto motivi;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-l’ RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), è rubricato violazione e falsa applicazione de ll’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, 342 e 113 cod. proc. civ., in particolare, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto processuale relative al principio iura novit curia e ancora dell’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto sostanziale relative alla rituale notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, dell’intimazione di pagamento e della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, dalla mancanza di motivazione degli atti impositivi dell’amministrazione finanziaria .
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ., 57 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione a ll’art.
360, primo comma, n. 3. In particolare, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto processuale relative al divieto di nuove eccezioni in appello e ancora dell’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto sostanziale relative all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate; omesso esame di punto decisivo per il giudizio e connessa illogicità e contraddittorietà di motivazione .
Il terzo motivo deduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficiente motivazione, illogicità in relazione all’obbligo di motivazione nei provvedimenti impositivi.
Il quarto motivo deduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità in relazione alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese alla preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria. Violazione degli artt. 139, 140, 160 c.p.c., 36, comma 2quater d.l. 31.12.2007 n. 248 convertito in l. 28.02.2008, n. 31 :
Il quinto motivo deduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità in relazione alla mancata notifica del prodromico avviso di mora. Violazione art. 50, comma 2, dpr n. 602/1973 .
Il sesto motivo deduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità in relazione alla inesistenza giuridica della notificazione della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria. Violazione art. 21, l. n 241/1990, art. 6 l. n. 212/2000, art. 137 c.p.c. e segg.
Il settimo motivo deduce omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficienza della motivazione, illogicità in relazione alle sanzioni comminate. Violazione art. 6 decreto 472/1997 .
L’ottavo motivo deduce insussistenza e/o nullità della sentenza impugnata per carenza di poteri di firma de dirigente che ha sottoscritto l’atto. Violazione ed eccesso di potere in relazione all’art.
42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e dell ‘ art. 7 l. n. 212/2000; inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della qualità di dirigente .
Nel costituirsi con nuovo difensore il ricorrente ha dedotto che sono sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito atteso che in data 29.12.2017, il Sig. COGNOME aderiva alla c.d. rottamazione procedendo ad inoltrare dichiarazione di adesione prot. n. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, favorevolmente accolta dall’RAGIONE_SOCIALE , chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere. Ha prodotto comunicazione dell’Agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai fini della rottamazione ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, allegando copia dei pagamenti effettuati.
Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente (in tal senso, Cass. 03/10/2018, n. 24083; Cass. 23/06/2021, n. 17915), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535).
In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
Poiché la domanda di definizione agevolata si riferisce alle sei cartelle presupposte dall’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, cartelle di cui ai nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,
NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, e risultano i relativi pagamenti, va pertanto dichiarato estinto il processo.
Non è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
L ‘adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.