Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 7542-2019, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale all’indirizzo p.e.c.
–
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 4770/12/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 2.11.2018;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
A seguito di verifica, conclusasi con il rilascio di processo verbale di constatazione, l’RAGIONE_SOCIALE dogane emise nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Accertamento –
Definizione agevolata ex
art. 1 L. n. 197/2022
sRAGIONE_SOCIALE l’avviso di pagamento, del complessivo importo di € 25.591,54, relativo alle annualità 2009/2011, per il recupero RAGIONE_SOCIALE accise sui maggiori consumi di olio da gas ad uso agevolato per la produzione di energia elettrica.
La società, che contestava gli esiti dell’accertamento, adì la Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che con sentenza n. 1670/04/2015, disattese le ragioni della ricorrente.
La società instò sulle sue ragioni dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 4770/12/2018 accolse l’appello.
Il giudice regionale ritenne fondate le conclusioni, cui era pervenuto l’ufficio, sulla base di circolari dell’amministrazione, a cui tuttavia non poteva essere riconosciuta dignità di fonte normativa.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dogane ha chiesto la cassazione della decisione, affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società.
In prossimità dell’adunanza camerale la società ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito fiscale.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 2, 24 e 18 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Ha sostenuto che, al contrario di quanto affermato dalla pronuncia del giudice d’appello, l’accertamento era fondato disposizioni di legge e non su circolari del ministero.
Sennonché la società ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata, e in particolare dalla domanda prodotta e dal versamento operato tramite il proprio legale rappresentante, si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio.
A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in
tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2023