Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Torremaggiore, in persona del legale rappresentante, e RAGIONE_SOCIALE, con AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrenti –
avverso
la sentenza n. 2159/2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia pubblicata il 20 ottobre 2015;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Le contribuenti ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi in riferimento agli anni d’imposta 2006 e 2007 per i quali erano contestate operazioni oggettivamente e soggettivamente
Oggetto: definiz agev
inesistenti. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, per cui tanto l’RAGIONE_SOCIALE come la contribuente proponevano appello, entrambi respinti dalla CTR.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in cassazione affidandosi a quattro motivi, mentre la contribuente resiste a mezzo di controricorso.
Ragioni della decisione
La ricorrente ha depositato una domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, contenente l’esatto riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2007 (cfr. numeri indicati nella domanda con quanto risulta sia dal ricorso che dal controricorso) e la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata, e altra domanda riferita all’anno d’imposta 2006 sebbene con numero di avviso non esatto (NUMERO_DOCUMENTO in luogo di NUMERO_DOCUMENTO), ma con esatta indicazione degli importi e in cui si dà atto del versamento degli stessi in corso di causa. Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti nei termini previsti ha depositato istanza di trattazione, e sebbene non sia intervenuta espressa declaratoria di rinuncia, deve ritenersi in base al deposito della documentazione inerente alla definizione agevolata per entrambe le annualità, il sopravvenuto difetto d’interesse a ricorrere per l’intera controversia, con conseguente estinzione del giudizio.
Nulla per le spese relative alla controversia in esame atteso l’estinzione consegue a rinuncia collegata alla legislazione condonistica.
Inoltre, dipendendo appunto la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.