Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3095  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
Definizione agevolata – d.l. n. 119 del 2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16132/2020 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA  DELLE  ENTRATE  rappresentata  e  difesa  dal generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ,
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  COMM.TRIB.REG.  CAMPANIA -sezione staccata di Salerno – n. 10146/2018, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva  ricorso,  nei  confronti  della RAGIONE_SOCIALE, che resisteva a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con  quest’ultima la C.t.r.  h a accolto l’appello del contribuente  avverso  la  sentenza  della  C.t.p.  che,  invece,  aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006 , erano state recuperate maggiori Ires ed Irap.
 Con successiva nota depositata il 14 ottobre 2020 l’RAGIONE_SOCIALE ha riferito  che  la  contribuente  aveva  aderito  alla  definizione agevolata  di  cui  all’art.  6.  d.l.  n.  119  del  2018  provvedendo  al pagamento previsto per il perfezionamento .  Per  l’effetto,  ha  chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La contribuente il 10 gennaio 2025 ha depositato documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata ed ha dichiarato di aver provveduto al pagamento anche RAGIONE_SOCIALE ulteriori rate.
Considerato che:
1 . Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il  pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  del  detto  articolo  o  della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione  della materia del contendere qualora  risulti,  al  momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
 L’RAGIONE_SOCIALE  ha  espressamente  dichiarato  che  la contribuente ha corrisposto quanto dovuto e che è cessata la materia del contendere; pertanto, può provvedersi in conformità.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano  i  presupposti  per  imporre  il  pagamento  del  c.d.   doppio
contributo  unificato,  siccome  misura  applicabile  ai  soli  casi  tipici  di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025