Definizione Agevolata: Quando la Lite Fiscale si Estingue
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze processuali della definizione agevolata delle liti fiscali. Quando contribuente e Fisco trovano un accordo attraverso questi strumenti normativi, il processo in corso si estingue per cessazione della materia del contendere. Analizziamo insieme un caso pratico che illustra perfettamente questo meccanismo.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento per l’IVA relativa all’anno d’imposta 2007, notificato a un’associazione sportiva dilettantistica. L’associazione aveva inizialmente ottenuto ragione, con l’accoglimento del suo ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ribaltato il verdetto, accogliendo l’appello dell’Amministrazione Finanziaria. A questo punto, l’associazione ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato su sei motivi.
La Risoluzione tramite la Definizione Agevolata
Mentre il giudizio di legittimità era pendente, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un’istanza con cui chiedeva alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo. La motivazione era il perfezionamento della definizione agevolata della controversia, secondo quanto previsto dalla Legge n. 130 del 31 agosto 2022.
L’associazione ricorrente, dal canto suo, ha aderito esplicitamente a tale richiesta, confermando di fatto la risoluzione stragiudiziale della lite. L’accordo tra le parti ha quindi fatto venir meno l’oggetto stesso del contendere, rendendo superfluo proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia sul merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha preso atto della situazione venutasi a creare. La richiesta congiunta delle parti, basata su un istituto normativo specifico come la definizione agevolata, non poteva che portare a un’unica conclusione.
Il Collegio ha quindi evidenziato due punti fondamentali:
1. L’Agenzia delle Entrate aveva formalmente chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi perfezionata la definizione agevolata.
2. L’associazione ricorrente aveva aderito a tale istanza.
Sulla base di queste premesse, i giudici hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, l’estinzione dell’intero giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che queste rimanessero a carico della parte che le aveva anticipate, una soluzione comune in casi di estinzione per accordo tra le parti.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Consentendo a contribuenti e Fisco di chiudere le pendenze in modo concordato, si ottiene non solo un vantaggio economico per le parti, ma anche un alleggerimento del carico di lavoro per gli organi giurisdizionali. La decisione di lasciare le spese a carico di ciascuna parte rispecchia la natura consensuale della chiusura del procedimento, dove non vi è né un vincitore né un vinto, ma solo la presa d’atto che la lite è terminata.
Cosa succede a un processo tributario se le parti raggiungono una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La Corte rileva la cessazione della materia del contendere, poiché l’accordo tra le parti ha risolto la controversia, rendendo inutile una decisione del giudice.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo questa ordinanza, le spese legali restano a carico della parte che le ha sostenute. Questo significa che ogni parte paga i propri avvocati e i costi affrontati durante il processo.
È necessario il consenso di entrambe le parti per dichiarare l’estinzione del giudizio in questi casi?
Sì, il provvedimento evidenzia che l’estinzione è stata dichiarata dopo che l’associazione ricorrente ha aderito all’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate, dimostrando che l’accordo tra le parti è un presupposto fondamentale per questa conclusione processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11982 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Oggetto: Tributi – Definizione agevolata – Estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6191/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – Direzione RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia n. 5244/05/15, depositata il 2 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 5244/05/15 del 02/12/2015 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 229/02/14 della RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), la quale aveva accolto a sua volta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007;
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi;
NOME resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 12/04/2023 AE chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi perfezionata la definizione agevolata di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130;
l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha aderito all’istanza, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio;
2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2023.