Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19053 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 6480-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 4416/01/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28.07.2015;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE, all’esito di una verifica eseguita sulla RAGIONE_SOCIALE relativamente
Accertamento –
Definizione agevolata ex
art. 1 L. n. 197/2022
agli anni d’imposta 2005/2010, notificò alla contribuente l’avviso d’accertamento con cui rideterminò i redditi dell’anno d’imposta 2007. In particolare, contestò ricavi non contabilizzati e costi non deducibili, accertando maggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva.
Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma nella sentenza n. 1848/36/2014, con cui furono in parte accolte le ragioni del ricorso. La sentenza fu impugnata da entrambi, ciascuno per quanto soccombente, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il giudice di secondo grado con pronuncia n. 4416/01/2015 respin se le ragioni della società ed accolse quelle dell’ufficio.
La società ha censurato la sentenza con cinque motivi, ed ha chiesto la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio il difensore ha chiesto l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della società e, successivamente, ha proceduto alla sua riassunzione ‘nell’inerzia del curatore’.
In prossimità dell’adunanza camerale ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito fiscale.
Considerato che
La società , che ha depositato un’irrituale richiesta di interruzione del giudizio per l’inapplicabilità dell’art. 299 cod. proc. civ. al processo di legittimità, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (da ultimo cfr. Cass., 6 novembre 2023, n. 30785; vedi anche 12 febbraio 2021, n. 3630)-, per poi presentare una irrituale richiesta di riassunzione del medesimo, ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata , con richiesta di estinzione del giudizio.
A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2024