Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 200 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 200 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
TRIBUTI : AVVISO DI ACCERTAMENTO -società non operativa -definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50/2017 -estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1489/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro di Taranto;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, n. 1459/29/2016, depositata in data 10.6.2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
1. La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Taranto accertava una maggiore Irpeg per l’anno 2004, in quanto società non
operativa che aveva barrato la relativa casella nella dichiarazione dei redditi, ma non aveva versato le imposte dovute.
La C.T.P. di Taranto, nella resistenza dell’ente impositore, accoglieva il ricorso e compensava le spese.
La C.T.R. della Puglia, adita dall’Ufficio, accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava legittimo l’avviso di accertamento impugnato, condannando l’appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del doppio grado.
Per la cassazione della citata sentenza la società in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata, quindi, fissata per l’adunanza camerale dell’11.12.2025.
In data 30.9.2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio.
RITENUTO CHE:
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia «omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» , lamentando che la C.T.R. non abbia considerato che alcuni immobili erano in corso di costruzione ed altri in nuda proprietà, per come documentato in giudizio, sicchè essi erano inidonei a produrre reddito.
Con il secondo motivo, rubricato « omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.» , la ricorrente assume che la RAGIONE_SOCIALE non abbia esaminato la questione, dedotta in giudizio, secondo cui la società si trovava in un periodo di ‘non normale’ svolgimento dell’attività, a causa del mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni amministrative, tempestivamente richieste, necessarie per intraprendere
la nuova attività di gestione alberghiera, come comprovato dalla documentazione tempestivamente depositata.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992 errata e comunque eccessiva condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali », la ricorrente rimprovera alla C.T.R. di non aver compensato le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, stante la complessità della questione trattata e di aver in ogni caso liquidato un importo quanto mai spropositato, atteso che l’A.F. si era avvalsa di funzionari e non aveva sostenuto spesa alcuna, risolvendosi pertanto la condanna in una punizione, tipica della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in difetto dei relativi presupposti.
Deve preliminarmente darsi atto che il difensore della società ricorrente ha depositato in data 30.9.2025 richiesta di estinzione del giudizio, per essere stata la controversia definita ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, giusta domanda di definizione presentata in data 25.9.2017, prot. NUMERO_DOCUMENTO e pagamento dell’intera somma dovuta, allegando la domanda di definizione della lite e la ricevuta del pagamento effettuato in data 25.9.2017.
L’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, per quel che qui interessa, statuisce che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni
collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La definizione si perfeziona con il pagamento dell’unica rata o della prima RAGIONE_SOCIALE tre rate entro il 30.9.2017 (comma 5 d.l. cit).
Non risulta notificato diniego di definizione entro il 31 luglio 2018 (comma 10 d.l. cit.).
Alla luce della documentazione prodotta, può pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio, non anche la cessazione della materia del contendere, in quanto il debito non risulta integralmente estinto.
8.1. Si evince infatti dalla quietanza di pagamento in atti che la parte aveva optato per il versamento dell’importo dovuto (euro 64.954,00) in tre rate, di cui risulta versata solo la prima.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate (comma 10 d.l. cit).
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. n. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96/2017; spese irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.12.2025. Il Presidente (NOME COGNOME)