Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2561/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA n. 2310/21/16 depositata il 13/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2310/21/16 del 13/06/2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 291/03/12 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un avviso di
accertamento per ritenute alla fonte relativamente all’anno d’imposta 2005, con riferimento ad operazioni a premio effettuate in favore di clienti professionali.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria.
NOME resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 33421 del 19/12/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della documentazione probante inerente all’intervenuta definizione agevolata.
La società contribuente depositava memoria con documentazione allegata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha documentato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. dalla l. 21 giugno 2017, n. 96.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME