Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33718 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8369/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5728/14/16 depositata il 03/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5728/14/16 del 03/10/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 16982/22/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di
accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2008, emesso a seguito di indagini finanziarie.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria.
NOME resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 34649 del 27/12/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per consentire il deposito della documentazione probante concernente l’intervenuta definizione agevolata.
La società contribuente depositava memoria con documentazione allegata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha documentato l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 235, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, tenuto conto della interpretazione data al secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della menzionata legge fornita dall’art. 12 bis del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, conv. con modif. nella l. 30 luglio 2025 n. 108.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME