Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Avv. Acc. IRES 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11627/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10714/33/2015, depositata in data 1° dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE riceveva notifica, in data 21 ottobre 2013, dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale RAGIONE_SOCIALE I – per IRES pari a € 110.000,00 e con riferimento all’anno d’imposta 2010. L’accertamento scaturiva da un’operazione di verifica eseguita da funzionari dell’ufficio al termine RAGIONE_SOCIALE quale veniva redatto processo verbale di constatazione contenente i rilievi che confluivano nell’accertamento notificato; in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disconosceva i costi di ” management fees “, rilevandone l’indeducibilità ex art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dedotti dalla società controllata ricorrente e resi in suo favore dalla controllante RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE carenza di certezza e del carattere dubbio RAGIONE_SOCIALE documentazione di supporto esibita dalla controllata durante l’operazione di verifica.
Avverso l’avviso proponeva ricorso la società contribuente dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 13431/13/2014, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 10714/33/2015, depositata in data 1° dicembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e la società contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa considerazione di fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., laddove ritiene i costi certi perché derivanti dal contratto dell’11 dicembre 2007 e obiettivamente determinabili perché lo stesso fa richiamo al valore di mercato, con le scritture successive che quantificano il compenso, non ha considerato il fatto che la scrittura privata risultava disattesa dal regolamento di interessi finale intervenuto tra le parti, e che le altre due scritture, espressive di quest’ultimo, hanno “determinato” contrattualmente cifre del tutto astratte e forfettarie (prima una unica, poi tre differenziate), di cui non si esponeva alcun riconoscibile criterio di commisurazione e di attribuzione a controparte, e che in nessun modo apparivano giustificate alla luce degli impegni assunti con la prima scrittura.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha motivato in maniera solo apparente in merito alla certezza, determinatezza ed inerenza dei costi all’esercizio dell’impresa RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non ha riconosciuto come spettasse alla società, e non all’ufficio, provare in tutti i loro aspetti gli elementi fondanti i fatti limitativi RAGIONE_SOCIALE pretesa fiscale – quali sono i costi – ai fini RAGIONE_SOCIALE loro deducibilità; nella specie, controparte non ha provato né la loro inerenza né la certezza e determinatezza degli stessi.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 109 TUIR in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato senz’altro la deducibilità RAGIONE_SOCIALE spese di regia addebitate dalla capogruppo senza che fosse provata la loro effettività ed esatta misura: infatti, le somme a tale scopo annotate e dedotte risultavano prefissate in modo del tutto arbitrario e in nessun modo corrispondente alle previsioni contrattuali, ma anzi disattendevano totalmente il contratto dell’11/12/07, cui la sentenza stessa pure fa richiamo.
Va premesso che la società contribuente, con atto depositato in data 20 luglio 2024, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186205, RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed all’uopo ha allegato l’istanza inoltrata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 5 luglio 2023 nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento.
Orbene, vista la regolarità RAGIONE_SOCIALE documentazione depositata, deve ritenersi soddisfatta la procedura di definizione tributaria.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così decisa in Roma in data 11 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME