Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3964 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Estinzione Relatore: COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 19739 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale in
calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania n. 2607/09/2023, depositata in data 24 aprile 2023, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania aveva rigettato l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , proposti avverso la sentenza n. 445/01/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per il 2016, costi non documentati, ammortamenti indeducibili nonché l’indebita detrazione dell’Iva in relazione a fatture che si assumevano soggettivamente inesistenti.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha confermato la sentenza di prime cure che aveva -in accoglimento parziale del ricorso – annullato l’accertamento limitatamente al rilievo per operazioni inesistenti atteso che, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova dell’incolpevole affidamento rispetto al rapporto commerciale intrattenuto con la società cartiera in questione (ditta RAGIONE_SOCIALE e non risultavano ‘elementi oggettivi o fortemente presuntivi dai quali potere desumere la prova del ‘ consilium fraudis ‘ da parte della società contribuente.
Resiste, con controricorso, la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato l’appello principale dell’Ufficio con una motivazione apparente omettendo di motivare circa gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio al fine di dimostrare l’assenza di buona fede di RAGIONE_SOCIALE e facendo riferimento, anziché ai rapporti commerciali con la ditta fatturante COGNOME, a quelli con NOME COGNOME soggetto estraneo al riscontrato rapporto cartolare.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19, 21, comma 7, e 54 del d.P.R. n. 633/1972, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto con riguardo al rilievo dell’indebita detrazione Iva relativamente ad operazioni soggettivamente inesistenti – provata la buona fede della società contribuente sebbene, in base agli elementi indiziari posti a fondamento dell’Ufficio, quest’ultima risultasse pienamente consapevole del fatto che le lavorazioni (di concia del cuoio e pelli nonché la relativa tintura), dichiaratamente effettuate dalla fatturante (ditta COGNOME), erano state, in realtà, svolte da soggetti terzi e che anche i cespiti (fabbricato, macchinario e automezzo) erano stati dati in uso alla società dalla ditta di NOME COGNOME non disponendo, nel 2016, la ditta COGNOME di alcuna struttura operativa né tantomeno delle necessarie strumentazioni. Peraltro, diversamente da quanto statuito dal giudice di appello, l’Ufficio non avrebbe dovuto dimostrare la volontaria partecipazione di L.P. al disegno fraudolento ai danni dell’erario, avendo lo stesso provato, in base agli elementi indiziari posti a fondamento dell’avviso, che la contribuente, non poteva non conoscere l’inesistenza soggettiva della ditta fatturante.
3. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica del perfezionamento della definizione agevolata della presente controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 186 e segg. della legge 197/2022, avendo parte contribuente – come dedotto in controricorso -presentato, in data 27 settembre 2023, l’apposita domanda telematica di definizione agevolata provvedendo al pagamento dell’importo dovuto in data 22 settembre 2023 come da quietanza dell’Agenzia (allegati al controricorso). Da qui la richiesta della contribuente di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione essendosi la definizione agevolata della controversia perfezionata antecedentemente alla notifica dello stesso in data 11 ottobre 2023.
3.1.Come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1° gennaio 2023). 3.2 Secondo l’art. 1, commi 194 – 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: « 194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare d i mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di ci nquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo
giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le
contro
versie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della defi nizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’i mpugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200».
Peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale ».
3.2.Va, dunque, rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023 (nella specie rispettato); b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo (in ogni grado di giudizio) è sospeso fino al 10 ottobre
2023; c) l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata (v. Cass. n. 7547 del 2024).
3.3.Nella specie, non risulta essere stato adottato il diniego della definizione agevolata, che poteva intervenire entro il termine del 30 settembre 2024.
3.4.Pertanto, nella specie, il perfezionamento della definizione agevolata in data 27 settembre 2023, successivamente alla sentenza impugnata (depositata in data 24.4.2023) e prima della notifica del ricorso per cassazione in data 11.10.2023, comporta non già l’inammissibilità del ricorso ma l’estinzione del giudizio.
3.5.Essendosi verificata la definizione agevolata della controversia in pendenza di giudizio in ossequio alla recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56).
4.Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu
sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma il 28 gennaio 2025