Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28883 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9877/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
ATTO DI RECUPERO CREDITO -TERMINE DI DECADENZA
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso , dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in controricorso;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 5958/16/5, depositata in data 12/10/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
In data 27 novembre 2015, l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ o ‘la società’ ) l’atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva recuperato, ai sensi dell’art. 1, comma 422, della legge n. 311 del 2004, in combinato disposto con l’art. 27, commi da 16 a 20, del d.l. n. 185 del 2008, il credito d’imposta per l’incremento occupazionale di cui all’art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, in quanto indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno 2007.
Venivano altresì irrogate le sanzioni.
La C.T.P. di Roma rigettò il ricorso della contribuente.
Su appello della contribuente, la RAGIONE_SOCIALE riformò integralmente la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La società resiste con controricorso.
Essa ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
Con una memoria depositata in vista dell’adunanza, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha dato atto che si è perfezionata la definizione agevolata della presente controversia , ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 dl 2018, e che le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre