Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31947 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14224/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ASCOLI PICENO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 899/01/20 depositata il 24/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 899/01/20 del 24/11/2020, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e rigettava l’appello incidentale di NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 37/01/12 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo conseguiva, in parte, da un accesso presso la sede dell’impresa e, in altra parte, da accertamenti bancari sui conti correnti del contribuente, oggetto del presente procedimento.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 14/02/2025, il ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, domanda accettata dall’Ufficio con comunicazione n. 00890202300233379180 del 21/07/2023. Ha evidenziato, altresì, di avere effettuato anche il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate medio tempore maturate.
1.1. Secondo quanto previsto dall’art. 12 bis del d.l. 7 giugno 2025, n. 84, conv. con modif. dalla l. 30 luglio 2025, n. 108, in vigore
dal 02/08/2025 e costituente norma di interpretazione autentica, «l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3 -bis, comma 2, lettera c), del citato decreto -legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».
1.2. Il contribuente ha provato di avere adempiuto agli incombenti più sopra indicati, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME