Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31519 Anno 2025
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
IRES IRAP E IVA 2009
Definizione agevolata -art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif., dalla legge n. 225 del 2016 -estinzione
ORDINANZA
Sul ricorso n. 17694 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa, in forza di mandato speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 130/06/2016, depositata in data 15 gennaio 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale pro tempore , avverso la sentenza n. 6322/40/2015 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di ristorazione, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, previo p.v.c. dei funzionari dell’ Ufficio RAGIONE_SOCIALE della Direzione RAGIONE_SOCIALE II RAGIONE_SOCIALE Milano, aveva ricostruito, in via analitico-induttiva, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, del DPR n. 633/72, per il 2009, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva.
2. In punto di diritto, la CTR – confermando la sentenza di primo grado -ha ritenuto: 1) legittima la ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi stante la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti consistiti nella genericità RAGIONE_SOCIALE fatture, nella carenza di documenti la cui conservazione era obbligatoria (ad. es. bolle di consegna; scontrini fiscali), nelle ingiustificate risultanze di cassa in eccesso rispetto alla documentazione fiscale degli incassi acquisiti nel giorno dell’accesso e nella scarsa redditività del ristorante collocato in una zona non secondaria dal punto di vista commerciale e con tavoli all’aperto;
corretta la metodologia ricostruttiva adottata dall’Ufficio su un campione di prestazioni su quattro mesi e sulla base dell’analisi RAGIONE_SOCIALE portate effettuate dal ristorante nell’arco dell’anno; al riguardo, si erano tenuti presenti nella ricostruzione de l numero dei coperti, tra l’altro, i consumi fatturati di acqua minerale, considerato anche l’autoconsumo; 3)era assolutamente generico il riferimento all’utilizzo da parte dell’Ufficio della media semplice in luogo di quella ponderata nella determinazione del costo medio di un pasto non essendo stato neanche indicato dalla contribuente se l’invocata media ponderata avrebbe conferito alla stessa un qualche vantaggio.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 31.5.2017, considerata la proposta del relatore di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente fissava l’udienza, in camera di consiglio, per il 27.6.2017.
La società ha depositato memoria nella quale ha richiesto il rinvio della causa rappresentando l’avvenuta trasmissione, in data 7.3.2017, di istanza di adesione, ex art. 6, D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016 (con dichiarazione di rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva l’istanza in esame), e l’accoglimento della richiesta di rottamazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Fissata l’udienza in camera di consiglio per la data del 14.11.2025, la ricorrente ha depositato memoria il 4.11.2025, rappresentando l’avvenuto integrale versamento, nei termini concordati, dell’importo di € 79.032,86 oggetto della definizione e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse avuto riguardo alla positiva conclusione della procedura di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio;
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ‘ la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n.
600/73 conseguente a omesso esame circa più fatti controversi e decisivi del giudizio ‘ per avere la CTR ritenuto, nel confermare in modo tautologico la sentenza appellata, costituire indizi gravi, precisi e concordanti sottesi alla ricostruzione analitico-induttiva dei maggiori ricavi la genericità RAGIONE_SOCIALE fatture e la carenza dei documenti la cui conservazione era obbligatoria, la giacenza di cassa superiore agli incassi acquisiti nel giorno dell’accesso, la scarsa redditività del ristorante; ciò senza considerare, incorrendo in un difetto di motivazione, una serie elementi dedotti dalla contribuente (l’assoluta modestia RAGIONE_SOCIALE irregolarità formali nella tenuta della contabilità; la mancata contestazione da parte dell’Ufficio della giacenza di cassa come irregolarità contabile, e dunque come indizio di maggiori ricavi; la situazione di grave degrado e abbandono dell’area in cui si trovava il ristorante a partire dal 2006, essendo intervenuto un integrale riassetto urbanistico/edilizio per la costruzione del parcheggio; la realizzazione di una marginalità del 191,42%) che avrebbero condotto ad un diverso giudizio. Quanto poi alla ricostruzione effettuata dall’Ufficio – e fatta propria dal giudice di appello – del numero presunto di coperti sulla base dell’equivalenza ‘una bottiglietta d’acqua da 0,5 lt = un coperto’, la CTR aveva omesso di considerare la necessità di mitigare detta presunzione con il correttivo RAGIONE_SOCIALE ‘ulteriori bottiglie d’acqua ordinate dallo stesso cliente’ (già svolto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in sede di p.v.c e successivamente abbandonato) nonché la valenza di altri riferimenti presuntivi quali quelli del consumo del caffè (utilizzato anch’esso in sede di p.v.c. e poi abbandonato) e del c.d. ‘tovagliometro’ (presunzione tipica del settore) che avrebbero portato alla determinazione di un numero di coperti nettamente inferiore a quello basato sul consumo RAGIONE_SOCIALE bottigliette d’acqua senza il richiamato correttivo.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c. per la CTR avere disatteso il motivo di censura circa l’illegittimo ricorso da parte dell’Ufficio – nella determinazione del costo medio dei pasti somministrati – al metodo della media semplice (l’entità del campione utilizzato dall’Ufficio riguardava solo il 36% RAGIONE_SOCIALE ricevute fiscali e RAGIONE_SOCIALE
fatture emesse nell’anno; erano state individuate solo n. 3 categorie di pasto medio possibile su una combinazione di n. 122 possibili portate da menu con fasce di prezzo diverse; la categoria residuale rappresentava l’84,73% del campione) in luogo, di fronte alla complessità del menù e RAGIONE_SOCIALE quantità di prezzi diversi tra loro, di quello della media ponderata , addossando sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria (‘ non essendo indicato dalla contribuente neppure se l’invocata media ponderata a vrebbe conferito per lei un qualche vantaggio’ ) pur in mancanza di prova di maggiori ricavi da parte dell’Ufficio, non essendo l’utilizzo del criterio della media aritmetica semplice idoneo a determinare il prezzo medio per coperto.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione si fatti costitutivi diversi da quelli posti dall’Ufficio alla base dell’accertamento. In particolare, ad avviso della contribuente, la CTR avrebbe ritenuto legittimo l’accertamento analitico -induttivo sulla base di due elementi presuntivi – ritenuti gravi precisi e concordanti- quali: 1) quello della giacenza di cassa superiore all’incasso del giorno dell’inizio RAGIONE_SOCIALE operazioni sebbene si trattasse di un semplice fatto storico descritto nell’avviso , non contestato alla stregua di irregolarità contabili (indicato nel capoverso precedente a quello in cui l’RAGIONE_SOCIALE affermava che ‘ dal controllo della documentazione contabile esibita dalla società sono emerse le irregolarità di seguito riportate ‘ ) e, in ogni caso, includente anche parte degli incassi della sera prima non ancora versati in banca; 2) quello del consumo del ‘numero di tovaglioli’ (oltre che del consumo di acqua minerale) sebbene nell’avviso l’Ufficio non vi avesse mai fatto riferimento e anzi fosse stata la contribuente a proporre tale metodologia di ricostruzione induttiva dei ricavi, analogamente a quella basata sul consumo del caffè. Pertanto, la ricorrente denuncia la ‘motivazione illogica, contraddittor ia, meramente apparente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.’, non potendo il giudice di merito fondare la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli posti alla base dell’avviso, mutando i l titolo della domanda.
4. Nelle more del giudizio di cassazione – come rappresentato già nella memoria depositata in vista dell’udienza del 27.6.2017 e poi nella memoria depositata il 4.11.2025 – la società ha presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, riguardante cartelle di pagamento esattoriali asseritamente relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio allegando comunicazione di RAGIONE_SOCIALE nella quale viene riscontrata la regolarità dell’istanza e d indicato l’importo da pagare (euro 77.963,69) nel numero di cinque rate nonché quietanze di pagamento di RAGIONE_SOCIALE relative ai pagamenti effettuati nell’importo dovuto e nei termini concordati.
5.In tema di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, l’impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corso dev’essere seguito, dopo la comunicazione dell’adesione dell’agente della riscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, da una richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altre formule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla quale consegue, per diretto disposto legislativo, l’estinzione del giudizio, senza che sia necessaria, per l’effetto estintivo, una successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagament o (Cass. n. 28602/2024). Nella detta pronuncia, questa Corte ha precisato che ≪ quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l’evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia – o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere – si deve intendere come adempimento dell’impegno de quo e quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge ≫ .
6.Nella specie va dato atto che con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il ricorrente ha assunto l’impegno di rinunciare al ricorso, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 6 e che nella memoria da ultimo depositata in data 4.11.2025 la ricorrente ha chiesto che questa Corte ‘ dato atto
della positiva conclusione della procedura di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 193/2016, dichiari l’improcedibilita per sopravvenuta carenza d’ interesse ‘. Tale richiesta di dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse è da intendersi come rinuncia.
7.Considerato che in questo caso « non occorre, pertanto alcuna successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio in quanto la medesima non è prevista dall’art. 6 » (così sempre in Cass. n. 28602/2024), il giudizio va dichiarato estinto.
8.Le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate, con l’ulteriore precisazione che, nel caso in esame, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonché Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018, Rv. 649792).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME