Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22712/2014 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 122/28/13 depositata il 10/06/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 122/28/13 del 10/06/2013, la RAGIONE_SOCIALE del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 88/57/11 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal
contribuente avverso due avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2004 e conseguenti alla ritardata fatturazione di compensi.
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del 25/01/2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio.
Con successiva ordinanza interlocutoria del 15/06/2023 veniva disposta la sospensione del giudizio in virtù della adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente ha depositato: i) istanza di sospensione del giudizio, dando atto di avere aderito alla c.d. rottamazione quater , optando per il pagamento dilazionato; ii) nota dell’RAGIONE_SOCIALE che ha comunicato al ricorrente il piano di rateizzazione; iii) prova del versamento RAGIONE_SOCIALE prime due rate.
La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022.
Sebbene l’Ufficio , non regolarmente costituito, non si sia pronunciato in merito la dichiarazione del ricorrente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18/01/2024.