Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23458 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13763/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale alla PEC
EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ. della RAGIONE_SOCIALE n. 5144/2015 depositata il 14/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era attinta da cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod NUMERO_DOCUMENTO, effettuato ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis DPR n. 633 del 1972, le veniva chiesto il pagamento di euro 564.572,72 a titolo di recupero IVA ed IRES per l’anno di imposta 2011.
La contribuente proponeva ricorso, notificandolo a RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, mediante il quale deduceva inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio di avviso bonario ex art. 5 l. n. 212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost. e difetto di motivazione. Si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio l’ente impositore, rilevando nel merito la legittimità del proprio operato e contestando comunque la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze di natura meritale. Con ordinanza n. 5649/11/14, la CTP di Catania disponeva a cura del ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non si costituiva. Detta CTP con sentenza n. 283/11/15 rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituiva eccependo preliminarmente, di nuovo, la non integrità del contraddittorio.
La CTR della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Resiste la contribuente con articolato controricorso. RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE altresì deposita successiva memoria illustrativa.
Con ordinanza interlocutoria n. 34079, pubblicata il 6 dicembre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo ‘ mandando le parti, nei 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, di documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 1 l. n. 197 del 2022 e di determinarsi in relazione al presente giudizio ‘ .
La successiva trattazione è avvenuta all’udienza del 5 luglio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono volti a dedurre:
1) ‘Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. ed anche n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione’.
‘Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e art. 39 D.Lgs. 112/99’.
La causa va estinta , essendo all’evidenza cessata la materia del contendere.
Consta agli atti ‘ comunicazione intervenuta regolarità definizione lite ex art. 1, commi 186-203, L. 197/2022 ‘, resa dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’Amministrazione, richiamando la ‘ NUMERO_CARTA di pagamento n. NUMERO_CARTA ‘ , conclude affermando che ‘ in riferimento alla domanda di definizione lite fiscale indicata in oggetto presentata dalla RAGIONE_SOCIALE si attesta che la stessa, a seguito di autonoma istruttoria, è stata esita come regolare ‘ .
Pertanto, anche alla stregua della documentazione prodotta in atti, che conferma quanto dedotto dalle parti circa il perfezionamento della definizione agevolata della controversia cui ha acceduto la società contribuente con integrale versamento del dovuto, va
dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 05/07/2024.