Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12861/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in data 10 agosto 2020, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Oggetto: tributi – definizione agevolata
AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in INDIRIZZO;
-controricorrente – per la revocazione dell’ordinanza della Cassazione n. 28727/2018 depositata in data 9 novembre 2018
e sul ricorso iscritto al n. 32633/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio PEC EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3078/05/22 depositata in data 18 luglio 2022
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che per entrambe le cause ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
RILEVATO CHE
Come risulta dagli atti del procedimento n. 12861/2019 R.G., la società contribuente ha impugnato l’ordinanza di questa Corte n. 28727/2018, che in accoglimento del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 19/44/2011 della CTR Lombardia,
aveva deciso la causa nel merito respingendo l’originario ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IVA 2005;
che la società contribuente ha proposto ricorso per revocazione affidato a tre motivi , cui ha resistito l’Ufficio con controricorso;
che, nelle more, la società contribuente ha proposto definizione agevolata a termini dell’art. 6 d. l. n. 119/2018 ; definizione rigettata dall’Ufficio e avverso il cui rigetto è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , cui ha resistito l’Ufficio con controricorso;
che, come risulta dagli atti del proc. n. 23633/2022 R.G., la medesima società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito della menzionata ordinanza di questa Corte, già impugnata con il giudizio che precede, che aveva definito una controversia insorta avverso avviso di accertamento notificato nel 2007;
che la CTP di Milano ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR della Lombardia, con sentenza qui impugnata, che ha ritenuto irrilevante la definizione agevolata del giudizio a quo relativo all’avviso di accertamento a termini del d.l. n. 119/2018, in quanto intervenuto a controversia definita;
che ha proposto ricorso la società contribuente affidato a tre motivi, cui ha resistito l’ente impositore con controricorso;
che i due giudizi sono stati riuniti con ordinanza pronunciata all’udienza del 19 aprile 2023;
che la società contribuente ha depositato memoria in entrambi i giudizi;
CONSIDERATO CHE
che nei giudizi riuniti parte ricorrente, depositando due memorie in ciascun giudizio, ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata
di cui alla l. n. 197/2022 (rottamazionequater ), con rateizzazione sino al 30 novembre 2027, cui sono allegate le comunicazioni RAGIONE_SOCIALE somme dovute e la documentazione relativa al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate scadute, ribadendo l’assunzione all’impegno a rinunciare ai due giudizi riuniti ;
che , a dispetto della formulazione dell’art. 1, comma 236 , secondo cui « l ‘estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati », deve farsi applicazione del principio affermato da questa Corte in relazione alla analoga disposizione dell’art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, secondo cui « il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolata non è ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio » (Cass., Sez. V, 29 dicembre 2023, n. 36431);
che tale principio riposa su un principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la mera circostanza in fatto che il contribuente abbia dichiarato di avvalersi della definizione agevolata con impegno alla rinuncia al giudizio, cui sia seguita la comunicazione dell’Agente della riscossione circa le somme dovute, comporta l’estinzione del giudizio trattandosi di un caso di estinzione ex lege , salvo che risulti la prova del pagamento integrale del debito risultante dalla definizione agevolata, caso nel quale va disposta la cessazione della materia del contendere (Cass., n. 36431/2023; Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083);
che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio e che le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE rispettive parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 28 giugno 2024