Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4240  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3663/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO,  presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  COGNOME  NOME,  NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n. 861/2020 depositata il 19/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ( hinc: CTR), con  sentenza  n.  861/2020  depositata  in  data  19/11/2020,  ha rigettato  l’appello  proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE  contro  la sentenza  n.  193/2018  con  la  quale  la  Commissione  Tributaria Provinciale  di  Grosseto  aveva  accolto  il  ricorso  di  RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento in rettifica emesso dall’amministrazione finanziaria.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Con nota depositata in data 23/02/2024 la società controricorrente ha depositato documentazione inerente alla domanda di definizione agevolata ex art.  5  legge  31/08/2022,  n. 130 e al correlato modello di pagamento prodotto sub doc. 10.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 04/10/2024 la società  controricorrente  ha  riferito  che:  « I  contribuenti  odierni resistenti,  sussistendo  i  presupposti  di  cui  all’articolo  5  Legge 31/08/2022  n.130,  in  data  24.10.2022  depositavano  sul  PCT, Istanza di sospensione del presente giudizio fino alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  7  del  citato  articolo  5  ed  in  data 06.12.2022 inviavano alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Grosseto
‘Domanda per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione’.
Provvedevano dunque all’integrale e tempestivo pagamento dell’importo  dovuto  ai  sensi  di  legge  ed  in  data  23.02.2024 depositavano  sempre  su  PCT  la  documentazione  comprovante  il perfezionamento della definizione agevolata.
Tanto premesso, l’avvenuto decorso del termine di cui al comma 12 dell’art.  5  Legge  130/2022,  in  mancanza  di  istanza  di  trattazione presentata dalla parte interessata, autorizza gli odierni resistenti a rivolgere a Codesta Suprema Corte di Cassazione rispettosa
ISTANZA
affinché previa verifica dei documenti  già  versati sul portale telematico e comprovanti  il perfezionamento  della definizione agevolata,  sia  dichiarato  estinto  il  processo  de  quo  con  ogni conseguenza di legge. »
Considerato che:
Alla luce della documentazione inerente alla presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022 e della documentazione inerente al pagamento occorre dichiarare l’estinzione del presente giudizio. Il caso in esame rientra, infatti, nell’ipotesi disciplinata nell’art. 5, comma 1, legge n. 130 del 2022, considerato che l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in entrambi i gradi di giudizio. La società contribuente ha depositato, inoltre, documentazione relativa al pagamento degli importi previsti nella norma appena richiamata.
 Le  spese  restano  a  carico  RAGIONE_SOCIALE  parti  che  le  hanno  anticipate, secondo  quanto  previsto  dall’art.  5,  comma  5,  legge  n.  130  del 2022.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 04/12/2024.