Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4240 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3663/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
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-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA n. 861/2020 depositata il 19/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ( hinc: CTR), con sentenza n. 861/2020 depositata in data 19/11/2020, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 193/2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento in rettifica emesso dall’amministrazione finanziaria.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Con nota depositata in data 23/02/2024 la società controricorrente ha depositato documentazione inerente alla domanda di definizione agevolata ex art. 5 legge 31/08/2022, n. 130 e al correlato modello di pagamento prodotto sub doc. 10.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 04/10/2024 la società controricorrente ha riferito che: « I contribuenti odierni resistenti, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 5 Legge 31/08/2022 n.130, in data 24.10.2022 depositavano sul PCT, Istanza di sospensione del presente giudizio fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 del citato articolo 5 ed in data 06.12.2022 inviavano alla Agenzia delle Entrate di Grosseto
‘Domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione’.
Provvedevano dunque all’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dovuto ai sensi di legge ed in data 23.02.2024 depositavano sempre su PCT la documentazione comprovante il perfezionamento della definizione agevolata.
Tanto premesso, l’avvenuto decorso del termine di cui al comma 12 dell’art. 5 Legge 130/2022, in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, autorizza gli odierni resistenti a rivolgere a Codesta Suprema Corte di Cassazione rispettosa
ISTANZA
affinché previa verifica dei documenti già versati sul portale telematico e comprovanti il perfezionamento della definizione agevolata, sia dichiarato estinto il processo de quo con ogni conseguenza di legge. »
Considerato che:
Alla luce della documentazione inerente alla presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022 e della documentazione inerente al pagamento occorre dichiarare l’estinzione del presente giudizio. Il caso in esame rientra, infatti, nell’ipotesi disciplinata nell’art. 5, comma 1, legge n. 130 del 2022, considerato che l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in entrambi i gradi di giudizio. La società contribuente ha depositato, inoltre, documentazione relativa al pagamento degli importi previsti nella norma appena richiamata.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 04/12/2024.