Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del Foro di Brindisi, che hanno indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1880, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 19.5.2017, e pubblicata il 24.5.2017;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Oggetto: Irpef, Iva ed Irap 2008/2009 -Avvisi di accertamento -Adesione a definizione agevolata – Art. 6 Dl 119/2018 – Estinzione del giudizio.
Fatti di causa
Nel corso di indagini finanziarie presso la sede della società RAGIONE_SOCIALE, svolgente attività di impresa edile, erano rinvenuti dodici assegni bancari emessi negli anni 2008 e 2009 in favore di COGNOME NOME, titolare di impresa individuale di installazione di impianti idraulico-sanitari. Ne conseguiva la verifica che gli assegni non erano stati registrati dal COGNOME, cui erano perciò contestati ricavi superiori al dichiarato. Il contribuente replicava che gli assegni trovavano fondamento in un rapporto attestato da scrittura privata riportante data certa, mediante la quale i contraenti si assicuravano reciproco sostegno finanziario mediante ‘assegni di giro’ (controric., p. 2).
L’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (2008), e n. NUMERO_DOCUMENTO (2009), mediante i quali contestava, ai fini Irpef, Iva ed Irap, il maggior reddito accertato ed i conseguenti maggiori tributi richiesti.
COGNOME NOME impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi. I giudici di primo grado ritenevano fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullavano gli avvisi di accertamento.
3 . L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso le decisioni sfavorevoli conseguite dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce. La CTR riuniva i ricorsi, e confermava la decisione della CTP.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.
4.1. NOME COGNOME ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, ed ha domandato di pronunciare
l’estinzione del giudizio, avendo aderito a normativa di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie.
Motivi della decisione
Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Il controricorrente COGNOME NOME, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare l’estinzione del processo, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv.
L’istanza relativa all’anno 2008 è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 28.5.2019, prot. AGE.NUMERO_DOCUMENTO, Registro Ufficiale 0896626. 28/05/2019- I. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella stessa data del 28.5.2019.
L’istanza relativa all’anno 2009 è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 28.5.2019, prot. AGE.NUMERO_DOCUMENTO, Registro Ufficiale 0896667. 28/05/2019- I. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella stessa data del 28.5.2019.
2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall’ RAGIONE_SOCIALE , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2024.