Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
2006; rinuncia agli atti del giudizio; ammissione alla procedura.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere – COGNOME.
Consigliere
Ud. 1/12/03/2024 P.U. PU R.G. 21588/2016 –
Consigliere
Consigliere
Cron. 17987/2019
R.G.N. 17987/2019
ha emesso la seguente
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 21588/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, n. 370/2016, depositata in data 25 febbraio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2024, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso, in via principale, per l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso;
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 26/2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto, ai fini dell’IVA, per l’anno di imposta 2007, la detrazione effettuata dalla società mediante una nota di variazione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per un imponibile di euro 120.000,00, oltre IVA per euro 24.000,00.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo la sentenza di primo grado ampiamente motivata in fatto e in diritto e legittimo il recupero a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette RAGIONE_SOCIALE sconto praticato.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno evidenziato che:
-) dalle indagini svolte dall’Ufficio e soprattutto dalla documentazione prodotta dalla società contribuente era emerso che i lavori eseguiti sull’immobile oggetto di locazione alla società RAGIONE_SOCIALE erano stati di minima entità tanto da non impedi re l’interruzione dell’attività e che il presunto sconto praticato sul prezzo della locazione non era stato dimostrato;
-) nel corso dei controlli a fine anno era emerso che i lavori svolti erano stati di poca entità (la fattura maggiore ammontava a 4.900,00 euro)
e che la struttura era stata effettivamente aperta tutto l’anno; che esistevano stretti vincoli di parentele tra i soci della società locatrice e della società affittuaria e che gli sconti erano stati concessi a fine esercizio e contabilizzati all’inizio dell’anno successivo una volta chiara la situazione reddituale della società.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ..
Con ordinanza interlocutoria n. 28290 del 27 novembre 2017, rilevato che la società ricorrente aveva depositata memoria con la quale aveva dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al decreto legge n. 193 del 2016, allegando la documentazione relativa, ma non aveva contestualmente rinunciato al ricorso, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.
La Procura RAGIONE_SOCIALE della Corte di Cassazione ha depositato memoria con la quale ha chiesto in via principale l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo ed unico mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all ‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , per omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla violazione del principio di neutralità previsto dagli artt. 1 e 203 della Direttiva n. 2006/112/CE, nonché degli artt. 19 e 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. Nella fattispecie in esame, anche a voler ritenere corretto l’assunto circa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE sconto praticato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, l’Erario non aveva subito alcun danno in seguito al comportamento tenuto dalla società ricorrente e dalla società RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE., visto che l’IVA che era stata richiesta alla prima società tramite l’avviso di accertamento era stata già incassata dall’Amministrazione finanziaria tramite il regolare versamento da parte della seconda. Di conseguenza, la pretesa dell’Ufficio costituiva un inammissibile tentativo di incamerare due volte la stessa imposta in violazione del principio di neutralità dell’IVA che, come risultava evidente, si sostanziava in un evidente indebito arricchimento dell’Erario a danno della contribuente.
Deve premettersi che la società ricorrente aveva depositato, per l’udienza del 18 ottobre 2017 , memoria con la quale aveva chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei ruoli ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 , rappresentando che il piano di ammortamento prevedeva cinque rate, la cui ultima aveva una scadenza fissata per il 30 settembre 2018 e che erano state corrisposte le prime due rate, il 28 luglio 2017 e il 29 settembre 2017, allegando la relativa documentazione.
2.1 Questa Corte ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l’attestazione di ammissione alla procedura di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (in tal senso, Cass., 23 giugno 2021, n. 17915; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2108; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394), oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass., 7 aprile 2023, n. 9535).
2.2 Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e si è impegnata a rinunciare ai giudizi
pendenti, come attestato nell’istanza di estinzione del giudizio datata 29 marzo 2017.
2.3 Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088).
2.4 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2024.