Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19289 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IVA-IRAP 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3520/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in La RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 790/03/2015, depositata il 2 luglio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 24 aprile 2012, l’RAGIONE_SOCIALE, recuperava a tassazione, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, i canoni di leasing pagati dalla società e relativi ad una imbarcazione da diporto, nonché, parzialmente, i costi relativi ad una autovettura ad uso promiscuo, in quanto ritenuti non inerenti, per complessivi € 114.495,24, recuperando pertanto a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, la somma suddetta, oltre ad IVA indebitamente detratta per € 3.629,12, e determinando quindi le relative maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed accessori.
Proposto ricorso dalla contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di La RAGIONE_SOCIALE questa, con sentenza n. 36/03/2013, depositata il 28 gennaio 2013, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato .
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 790/03/2015, pronunciata il 18 giugno 2015 e depositata in segreteria il 2 luglio 2015, rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 20 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata.
La società contribuente, infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119/2018, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.).
Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.