Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9565/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente/ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5188/06/214, depositata il 7 ottobre 2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE, in data 22 settembre 2011, notificava a COGNOME NOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva determinato un maggior reddito per l’anno d’imposta 2006, ed il relativo atto di contestazione ed irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO ex art. 5 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per l’omessa dichiarazione nelle due annualità 2006 e 2007 -del quadro RW della dichiarazione dei redditi (investimenti all’estero o attività di natura finanziaria detenute all’estero) .
Tali atti venivano emessi a seguito a seguito di attività di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che a sua volta traeva origine dalle informazioni riguardanti il contribuente acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttive 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, sulla base di una lista di persone fisiche (c.d. lista COGNOME, giunta in possesso RAGIONE_SOCIALE autorità italiane) detentrici di disponibilità finanziarie presso la Banca HSBC Private Bank di Ginevra per gli anni 2006-2007.
Nell’ambito di tali indagini, ven iva accertata la disponibilità, da parte del l’odierno controricorrente COGNOME NOME NOME NOME era risultato cointestatario, insieme alla figlia COGNOME NOME di un conto corrente presso la Banca HSBC di Ginevra, nel cui portafoglio, denominato ‘Cultura’ , figuravano consistenze patrimoniali (bonds, liquidi, assets e stocks ) dell’importo di $
439.422,32 per il 2006 e $ 427.649,92 per il 2006, per le quali il COGNOME aveva omesso di compiere la relativa dichiarazione nel Mod. Unico.
Gli atti suddetti venivano impugnati dal contribuente, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 236/05/2012, depositata in data 4 ottobre 2012, accoglieva il ricorso avverso l’atto di contestazione ed irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e, con separata sentenza n. 237/05/2012, depositata in pari data, accoglieva il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, annullando quindi gli atti in questione e condannando l’ente impositore alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposti separati gravami dall ‘RAGIONE_SOCIALE , la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 5188/06/2014, pronunciata il 25 settembre 2014 e depositata in segreteria il 7 ottobre 2014, previa riunione degli giudizi accoglieva parzialmente gli appelli, limitatamente alla parte relativa alla condanna alle spese, RAGIONE_SOCIALE quali veniva disposta la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 22 aprile 2015).
Resiste con controricorso COGNOME NOME, il quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di sette motivi.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 veniva fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata.
La sig.ra COGNOME NOME, in qualità di erede del ricorrente, infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.).
Risulta documentato il pagamento del relativo importo, mentre, per quel che riguarda l’atto di contestazione ed irrogazione sanzioni, l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto all’annullamento dell’atto per intrasmissibilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni agli eredi.
Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.