Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IRAP-IVA 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25449/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26 maggio 2021,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1753/42/2016, depositata il 29 marzo 2016;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO dell’11 maggio 2012, con il quale sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data 29 novembre 2011 dall’ Ufficio Controlli -riscontrata l’assenza dei requisiti legittimanti l’applicazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste per la RAGIONE_SOCIALE e riconosciutane la natura commerciale -recuperava a tassazione, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per l’anno d’imposta 2008, maggiori imposte a titolo di IRES, IRAP ed IVA.
L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 5257/15/2015, depositata il 12 giugno 2015, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 1753/42/2016, pronunciata il 23 marzo 2016 e depositata in segreteria il 29 marzo 2016, rigettava l’appello, compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
Con decreto presidenziale del 15 novembre 203 è stata fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata e sopravvenuta rinuncia al ricorso.
La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, versando integralmente quanto dovuto.
La ricorrente, con comunicazione in data 27 maggio 2021, ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018.
Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.