Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18922 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 15284-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., e quale incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 5477/07/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16.12.2015;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta
Accertamento –
Definizione agevolata ex
art. 1 L. n. 197/2022
2006, contestò il mancato assoggettamento ad Iva RAGIONE_SOCIALE cd. ‘commissioni di delega ‘, che la contribuente aveva contabilizzato come importi esenti da Iva, ex art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La società impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 10922/35/2014 ne rigettò tuttavia le ragioni.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accolse invece l’appello con sentenza n. 5477/07/2015, annullando l’atto impositivo. Il giudice regionale ha ritenuto che nei contratti di coassicurazione la società assicurativa che ha la gestione integrale del sinistro, anche in forza di delega rilasciata dalle altre assicurazioni, non compie prestazioni di servizio a favore di queste ultime, ma svolge vere e proprie prestazioni assicurative, come tali inquadrabili fra le operazioni esenti da Iva, ex art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Affidandosi ad un unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza, chiedendo la cassazione. La RAGIONE_SOCIALE, incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 , l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito fiscale.
Considerato che
La società ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata , con richiesta di estinzione del giudizio.
A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha
anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2024