Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4421 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4421  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Oggetto:  Accertamenti
bancari – Art. 32 d.P.R.
n.
600/1973 –
Definizione
agevolata
ex art. 6 D.L. 119/18
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24966/2017 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso,  in  virtù  di  procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1591/06/2017, depositata in data 24 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore generale  NOME  AVV_NOTAIO,  che  ha  concluso  chiedendo  il  rigetto  del ricorso.
Uditi per il ricorrente l’AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’ AVV_NOTAIO, che si è associata alla richiesta di controparte.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME  impugnava  innanzi  alla  Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO  ed  il  conseguente  avviso  di  intimazione  n. 09720139203672538000,  emessi  rispettivamente  dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, eccependo la mancata notifica del primo  e la violazione degli articoli 39 e 41bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972.
La CTP rigettava il ricorso.
 Contro  tale  decisione  il  contribuente  proponeva  appello  alla Commissione  tributaria regionale del Lazio, che confermava la sentenza della CTP ritenendo ‘ineccepibile e pienamente condivisibile’ ‘l’ iter logicoargomentativo  del  Giudice  di  prime  cure’  (pag.  3  della sentenza).
 Avverso  la  sentenza  della  CTR  il  contribuente  proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
R esisteva l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
L’Agente della riscossione rima neva, invece, intimato.
In data 23 maggio 2019 il ricorrente, dopo aver dedotto di aver ricevuto  un  provvedimento  di  sgravio  parziale,  che  aveva  ridotto l’originaria pretesa tributaria ad Euro 172.622,00, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018. Allegava all’istanza  sia  la  domanda  di  definizione  agevolata  presentata  il  22 maggio 2019, sia la copia del versamento della prima rata.
La causa è stata, quindi, fissata per la pubblica udienza del 24 gennaio 2025.
Il ricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., in data 16/12/2024, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, non avendo alcuna RAGIONE_SOCIALE parti presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
All’udienza  pubblica  del 24/01/2025  il  AVV_NOTAIO  Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso; l’avvocato del contribuente ha  chiesto  dichiararsi  la  cessazione  della  materia  del  contendere; l’ avvocato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE si è associato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la «nullità della  sentenza  per  violazione  dell’art.  132,  comma  2,  n.  4  c.p.c., dell’art.  36,  comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere i giudici della CTR fornito una motivazione apparente.
 Con  il  secondo  motivo  lamenta  la  «violazione  e/o  falsa applicazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente disconosciuto l’e fficacia di prova legale alla certificazione anagrafica prodotta dal ricorrente.
 Con  il  terzo  motivo  il  contribuente  deduce  la  «nullità  della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul vizio di notifica dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ..
 Con  il  quarto  motivo  lamenta  la  «violazione  e/o  falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»  per  essere  l’avviso  di  accertamento  stato  notificato  con  la procedura  prevista  dall’art. 140  cod.  proc.  civ.  senza,  però,  la produ zione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dal secondo comma della citata norma.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (alla luce della sentenza C. Cost. 6 ottobre 2014, n. 228)» per avere la CTR omesso di statuire sul punto, ritenuto assorbito, degli effetti della sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi sul presente giudizio.
Con il sesto (ed ultimo) motivo denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, del D. Lgs. 446/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere i giudici della CTR statuito in relazione all’assenza del requisito dell’auto noma organizzazione».
Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019) ; l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna RAGIONE_SOCIALE parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di
trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).
Può,  pertanto,  dichiararsi  l’estinzione  del  processo  ai  sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del  contendere in difetto della prova del pagamento di tutte le rate (20).
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio . Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025.