Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4421 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Oggetto: Accertamenti
bancari – Art. 32 d.P.R.
n.
600/1973 –
Definizione
agevolata
ex art. 6 D.L. 119/18
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24966/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’ Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE – Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1591/06/2017, depositata in data 24 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi per il ricorrente l’Avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e per l’Agenzia delle entrate l’ Avv. dello Stato NOME COGNOME che si è associata alla richiesta di controparte.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2011 ed il conseguente avviso di intimazione n. NUMERO_CARTA emessi rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Equitalia Sud s.p.a., eccependo la mancata notifica del primo e la violazione degli articoli 39 e 41bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972.
La CTP rigettava il ricorso.
Contro tale decisione il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che confermava la sentenza della CTP ritenendo ‘ineccepibile e pienamente condivisibile’ ‘l’ iter logicoargomentativo del Giudice di prime cure’ (pag. 3 della sentenza).
Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
R esisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.
L’Agente della riscossione rima neva, invece, intimato.
In data 23 maggio 2019 il ricorrente, dopo aver dedotto di aver ricevuto un provvedimento di sgravio parziale, che aveva ridotto l’originaria pretesa tributaria ad Euro 172.622,00, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018. Allegava all’istanza sia la domanda di definizione agevolata presentata il 22 maggio 2019, sia la copia del versamento della prima rata.
La causa è stata, quindi, fissata per la pubblica udienza del 24 gennaio 2025.
Il ricorrente ha depositato memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., in data 16/12/2024, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018, non avendo alcuna delle parti presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
All’udienza pubblica del 24/01/2025 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso; l’avvocato del contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l’ avvocato dello Stato per l’Agenzia delle entrate si è associato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, comma 6, della Costituzione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere i giudici della CTR fornito una motivazione apparente.
Con il secondo motivo lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 2699 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente disconosciuto l’e fficacia di prova legale alla certificazione anagrafica prodotta dal ricorrente.
Con il terzo motivo il contribuente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul vizio di notifica dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ..
Con il quarto motivo lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per essere l’avviso di accertamento stato notificato con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. senza, però, la produ zione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dal secondo comma della citata norma.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell’articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (alla luce della sentenza C. Cost. 6 ottobre 2014, n. 228)» per avere la CTR omesso di statuire sul punto, ritenuto assorbito, degli effetti della sentenza del giudice delle leggi sul presente giudizio.
Con il sesto (ed ultimo) motivo denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, del D. Lgs. 446/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere i giudici della CTR statuito in relazione all’assenza del requisito dell’auto noma organizzazione».
Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019) ; l’Ufficio non ha notificato (entro il 31 luglio 2020) il diniego della definizione (comma 12); nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di
trattazione (il comma 13 prevede la mancata presentazione di detta istanza come presupposto per l’estinzione del giudizio).
Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in difetto della prova del pagamento di tutte le rate (20).
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio . Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025.