Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ESTINZIONE
sul ricorso iscritto al n. 11284/2016 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Bassano del Grappa il DATA_NASCITA e residente a Marostica al INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 1577/8/2015 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (Venezia-Mestre), depositata il 19 ottobre 2015 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 9 aprile 2024;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la RAGIONE_SOCIALE respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 764/08/2014 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Vicenza, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso presentato dalla contribuente contro il silenzio rifiuto alla richiesta del 25 giugno 2013 e contro lo sgravio parziale dell’importo di cui alla cartella di pagamento indicata in atti, concernente l’imposta di registro su dichiarazione di debito;
NOME COGNOME impugnava la suindicata pronuncia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato all’RAGIONE_SOCIALE il 20/26 aprile 2016, formulando due motivi di impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota con cui, dando atto di non aver notificato e depositato controricorso, ha riservato, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., l’esercizio della facoltà di partecipare all’udienza di discussione;
con istanza dell’8 maggio 2019, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio, dando atto di aver presentato, in data 14 aprile 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 (convertito in l. 1° dicembre 2016, n. 225), optando per il pagamento in cinque rate ed ottenendo, dopo il versamento del dovuto, lo sgravio dell’importo iscritto a ruolo, come da estratto di ruolo prodotto;
CONSIDERATO CHE:
1 deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e rinuncia al ricorso, avendo il contribuente documentato:
di aver aderito alla suddetta definizione agevolata con dichiarazione depositata il 14 aprile 2017, optando per il pagamento rateale (in 5 rate) ed assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti;
-la comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute (a pari a 2.973,78 €) da parte dell’agente della riscossione;
il pagamento RAGIONE_SOCIALE predette rate, giusta ricevute in atti;
-l’estratto di ruolo da cui risulta lo sgravio della cartella di pagamento oggetto di contenzioso;
il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore, qualora -come nella specie egli sia ricorrente (cfr. Cass., Sez. T. 21 febbraio 2024, n.4657);
nulla va disposto in relazione alle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.