Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16240 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26826/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a, in via disgiunta tra loro, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, come da procura in calce al controricorso con ricorso incidentale.
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione distaccata di Brescia, n. 1178/26/21, depositata in data 23 marzo 2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo aveva accolto il ricorso, compensando le spese di lite.
La Commissione tributaria regionale tributaria regionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo avere dato atto, a pag. 3, che per gli anni 2010, 2011 e 2012 era intervenuta la definizione agevolata della controversia ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018 e che la decisione riguardava soltanto l’anno d’imposta 2009, ha rigettato il ricorso della società contribuente con riferimento alla indebita detrazione Iva 2009 di cui alle fatture RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.r.l. e ha, dunque, dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del decreto legge n. 119 del 2018 con riferimento agli accertamenti 2010, 1011 e 2012 e ha confermato per il resto la sentenza impugnata.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a dieci motivi.
CONSIDERATO CHE
1. In via preliminare va osservato che la società ricorrente, con nota del 5 ottobre 2023, ha depositato domanda di definizione agevolata ai sensi del l’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, allegata la quietanza di versamento del 15 settembre 2023 di euro 57.498,00.
1.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 , « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
1.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta
congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
2.1 Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
2.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 30 maggio 2024.