Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
NOME COGNOME
Presidente
NOME LA ROCCA
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
TANIA COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
Ud. 1/30/05/2024 C.C. PU R.G. 554/2016 –
Cron. 17987/2019
ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 554/2016 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
R.G.N. 17987/2019
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di Agente della RAGIONE_SOCIALE della Provincia RAGIONE_SOCIALE Agrigento, nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
–
intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 1627/35/15, depositata in data 17 aprile 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
COGNOME NOME ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 345/4/10 del 25 giugno 2010, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 27 agosto 2009, concernente l’iscrizione a ruolo n. 2008/331 , per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’assenza dell’agente della riscossione non determinava l’annullamento della cartella impugnata; che la cartella era stata regolarmente notificata, come affermato dallo stesso appellante sia nel ricorso introduttivo che in appello; che, in ogni caso, la relazione di notificazione non era assente, stante che dall’esame dell’originale si evinceva solo la scarsa leggibilità di tale indicazione e che i vizi dedotti non determinavano la nullità della notificazione ed erano, dunque, sanabili per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.; che, infine, la cartella era motivata, trattandosi in specie di iscrizione a ruolo conseguente ad avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 21 aprile 2007) e conteneva le indicazioni
sufficienti per l’ identificazione RAGIONE_SOCIALE somme pretese dall’Amministrazione finanziaria.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 32677 del 24 novembre 2023, questa Corte, rilevando che nella domanda di definizione allegata all’istanza di estinzione del giudizio la causa oggetto di definizione era la n. 5152 del 2008, mentre, a pag. 1 della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, risultava che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione era stata notificata il 27 agosto 2009 e che il numero dell’atto impugnato della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE era il «115NUMERO_DOCUMENTO10», che non trovava alcuna corrispondenza in atti, ha rinviato a nuovo ruolo la causa al fine di acquisire informazioni sul perfezionamento della definizione agevolata riguardante la cartella oggetto di impugnazione.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 32 del decreto legislativo n. 546/92, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’ art. 2697 cod. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..
Il secondo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 148 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Il terzo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 148 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Il quarto mezzo deduce la v iolazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Osserva il Collegio, in via preliminare, che il ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 27 ottobre 2023, istanza (comunicata alla RAGIONE_SOCIALE e alla società intimata, giusta ricevute di avvenuta consegna del 27 ottobre 2023, in atti) con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio, deducendo di avere definito la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011 ed allegando la domanda di definizione della lite, con quietanze di pagamento e moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO.
≪ A
≫ .
Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
6.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, in data 30 maggio 2024.