Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29950 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22949/2019 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, con gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale Dello Stato
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Toscana n. 1156/2018 depositata il 12/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, l’RAGIONE_SOCIALE -Ufficio Controlli svolgeva, nel corso dell’anno 2012, una complessa attività di indagine nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE da cui emergeva che la detta società aveva emesso fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti per i periodi d’imposta dal 2004 al 2011. 1.1. A seguito di controlli incrociati, la società RAGIONE_SOCIALE era risultata fra i soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALE fatture della società
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per gli anni d’imposta 2005, 2007, 2008 e 2009.
1.2. L’Ufficio, pertanto, chiesti chiarimenti alla RAGIONE_SOCIALE liquidazione in merito alle operazioni sospette senza ottenere idoneo riscontro, sulla base degli elementi emersi dal controllo effettuato sia nei confronti della società emittente, sia nei confronti della società cliente, in data 11 febbraio 2013, notificava alla società, nel frattempo fallita, a NOME COGNOME in qualità di amministratore unico/liquidatore della società e a NOME COGNOME in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e firmataria RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali della società, gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO per l’ anno 2005, NUMERO_DOCUMENTO per l’ anno 2007, NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per l’ anno 2008 e NUMERO_DOCUMENTO/2013 per l’ anno 2009.
1.3. In particolare, gli avvisi di accertamento erano emessi facendo valere nei confronti del liquidatore, NOME COGNOME, della presidente del C.d.A. e legale rappresentante NOME COGNOME, nonché del curatore fallimentare, la responsabilità per i debiti sociali ai sensi dell’art. 36 comma 4 del DPR n. 602/1973.
Con separati i ricorsi i contribuenti adivano la commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE , chiedendo l’annullamento degli atti impositivi in oggetto.
2.1. Nel corso del giudizio l’Ufficio depositava la sentenza n. 4181 del 14 ottobre 2014, con la quale il tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 2 del D.Lgs. 74/200 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2009 e 2010 elementi passivi fittizi rispettivamente per euro 16.000 ed euro 20.210, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, condannandola alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
La CTP, riuniti i ricorsi, li respingeva tranne per la posizione di COGNOME NOME.
Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Toscana rigettava l’appello della contribuente, salva la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in applicazione del D.Lgs. n. 158/2015, per il principio del favor rei.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resisteva l’Amministrazione finanziaria con controricorso e ricorso incidentale fondato su unico motivo, a sua volta contrastato da controricorso della contribuente.
7 . Con istanza depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente chiesto di dichiarare estinto il giudizio, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ex art. 5 della l. n. 130/2022, e provveduto al pagamento di quanto dovuto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 stabilisce le condizioni per fruire della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione.
Ai sensi del predetto articolo 5 sono definibili, previa apposita domanda, le controversie tributarie per le quali: a) la sentenza della commissione tributaria regionale sia stata depositata entro il 15 luglio 2022; b) il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 15 settembre 2022; e c) non sia ancora intervenuta sentenza definitiva, salvo le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione, l’iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Inoltre, le condizioni per usufruire della definizione variano a seconda degli esiti dei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, qualora l’RAGIONE_SOCIALE risulti integralmente soccombente in
tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili le liti di valore non superiore a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; mentre, nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, sono definibili le liti di valore non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.
La definizione agevolata ex art. 5 si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti. A tal proposito, la disposizione in commento precisa che ai fini del perfezionamento della definizione, per un verso, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, mentre, per altro verso, non sorge il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata, l’art. 5 chiarisce che in seguito al perfezionamento il giudizio si estingue e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nella specie, la contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, tanto che per questo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha disposto lo sgravio degli avvisi di accertamento impugnati, come da documentazione prodotta agli atti.
Da ciò deriva la declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di
interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME