Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15046 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 279/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2245/2015 depositata il 22 maggio 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’attività di verifica svolta dalla Guardia di Finanza sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze della cd. «lista Falciani», la Direzione Provinciale I di Milano dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME
COGNOME due distinti avvisi di accertamento con i quali venivano ripresi a tassazione ai fini dell’IRPEF, in relazione agli anni 2005 e 2006, redditi non dichiarati derivanti da investimenti detenuti dal contribuente in territorio a regime fiscale privilegiato (Svizzera).
Il COGNOME impugnava i predetti avvisi di accertamento proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, riuniti i procedimenti, respingeva le sue domande.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 2245/2015 del 22 maggio 2015 rigettava l’appello spiegato dalla parte privata soccombente.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, così rubricati:
1) (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.);
2) (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)>.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità dell’adunanza il COGNOME ha depositato memoria contenente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rendendo noto di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 -252, della L. n. 197 del 2022 (cd. «rottamazione quater» ) e di aver interamente corrisposto le somme all’uopo dovute.
Alla predetta memoria sono state allegate:
(a)dichiarazione prevista dai commi 235 -236 dell’articolo summenzionato, con la quale il contribuente ha manifestato la volontà di procedere alla definizione agevolata, assumendo
l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi;
(b)comunicazione inviata dall’agente della riscossione ai sensi del comma 241 del medesimo articolo, indicante l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE somme dovute per la definizione, nonchè quello RAGIONE_SOCIALE singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
(c)distinte bancarie comprovanti l’avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi risultanti dalla precitata comunicazione; n. 06820150096442772000, oggetto di «rottamazione», dal quale si evince la riferibilità dell’atto esattivo in parola ai due avvisi di
(d)estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento accertamento impugnati nel presente processo.
Sulla scorta di tale documentazione, deve farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 236, secondo periodo, prima parte, della legge citata.
Inoltre, avendo il ricorrente dato prova dell’integrale pagamento del debito rateizzato, va pure dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 17915/2021, Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 24083/2018).
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, in quanto l’eventuale condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a carico del medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr. Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n. 46/2024).
Non deve essere resa nei confronti del COGNOME l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione
estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio e cessata la materia del contendere; spese interamente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione