Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4622 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4622 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto: Definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016 Pagamento delle somme – Istanza di cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8061/2016 R.G. proposto da COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’ Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
e
NOME COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1434/01/2015, depositata in data 21 settembre 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere; uditi per la ricorrente l’avvocato NOME COGNOME che ha c hiesto l’estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano sei avvisi di accertamento, con i quali veniva imputato alle ricorrenti, nella loro veste di socie della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE , in virtù del principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2005-2006, maggior reddito già accertato in capo alla società ed alla stessa contestato con altro avviso di accertamento.
Nel maggio 2011 decedeva NOME COGNOME; il giudizio instaurato dalla medesima proseguiva nei confronti di NOME COGNOME in qualità di sua erede.
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva la definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 98/2011 in relazione agli avvisi di accertamento relativi alle contribuenti NOME e NOME COGNOME per l’anno 2006.
La Commissione tributaria provinciale di Venezia respingeva i ricorsi proposti da NOME COGNOMEper gli anni 2005 e 2006) e dalle altre due socie (per l’anno 2005).
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che accoglieva parzialmente gli appelli, rideterminando alcune voci, sia per l’anno 2005 sia per l’anno 2006, della ripresa a tassazione .
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo, relativo unicamente al rilievo n. 1/2005 (sopravvenienze attive) dell’avviso di accertamento n. 847010300337/2010, per l’anno di imposta 2005.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. NOME COGNOME ha depositato, in data 19-20/12/2024 memoria scritta con cui ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso .
Il 16-20/12/2024 il procuratore della ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che: a) nelle more del giudizio erano state emesse 3 cartelle di pagamento; b) la contribuente aveva avanzato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016; c) l’ADER aveva aderito all’istanza; d) la contribuente aveva corrisposto le somme indicate dall’ADER .
Il 20/12/2024 l’Avv. dello Stato ha depositato memoria, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Il 23/12/2024 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. NOME COGNOME ha depositato altra memoria con la quale, preso atto dell’istanza congiuntamente avanzata dalle parti, ha modificato le conclusioni rese, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
All’udienza pubblica del 17/01/2025 l ‘ avvocato della ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il Sostituto Procuratore Generale si è associato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘il regime fiscale delle sopravvenienze attive ed il criterio di competenza’ la contribuente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 88 e 109 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art. 2956 cod. civ..
Va, preliminarmente, dichiarata l’estinzione del giudizio, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016.
3. L’art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016 , prevede, per «i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016», che i debitori possono estinguere il debito alle specifiche condizioni ivi previste; il comma 2 detta la forma in cui il fenomeno si deve manifestare. In particolare, prevede che «ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, nella quale indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi». Il comma 3 stabilisce che, entro il 15 giugno 2017, l’agente della riscossione – cui spetta, quindi, di gestire il procedimento innescato dal debitore – comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di cui al comma 2 «l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse» e, quindi, stabilisce una serie di criteri che l’agente deve osservare, nonché ulteriori modalità dell’agire del medesimo in funzione degli oneri di informazione al debitore. Il successivo comma 4 disciplina gli effetti del mancato rispetto del programma di definizione agevolata (una volta intervenuta la comunicazione dell’esattore) e lo fa stabilendo quanto segue: «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui
pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
Questa Corte ha affermato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Si è chiarito che le norme dettate dall’art. 6 cit. sono di natura sostanziale, perché dirette ad incidere sulla situazione giuridica per la quale viene effettuata la dichiarazione di avvalimento, ma che la disposizione detta anche norme relative al processo allorquando la situazione giuridica oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 risulti oggetto di un giudizio pendente. Sotto il profilo sostanziale la dichiarazione di avvalimento del contribuente è espressione di un diritto potestativo che realizza un vero e proprio potere di conformazione sostituendo al regolamento della situazione sostanziale debitoria esistente ed eventualmente sub iudice , la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi ai sensi del comma 3 dall’esattore. Per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione de qua , la situazione giuridica relativa alla pretesa di riscossione, allorquando sia oggetto di giudizio, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile, per effetto di una vera e propria sostituzione, secondo il modo di essere con cui era stata dedotta in giudizio.
Sotto il profilo processuale, l’impegno a rinunciare dev’essere seguito, una volta che l’esattore abbia fatto la comunicazione di cui al comma 3 in senso positivo, dalla presentazione da parte del debitore di una rinuncia, in adempimento dell’impegno assunto con la dichiarazione di avvalimento originaria. Quando il debitore si trovi nel detto processo in posizione di ricorrente, poiché la norma prevede un suo impegno a rinunciare, l’evidenziazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia – o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere – si deve intendere come adempimento dell’impegno de quo e quindi come una rinuncia disciplinata direttamente dalla legge (Cass. 07/06/2024, n. 15966).
La particolarità della rinuncia in adempimento dell’impegno cui allude l’art. 6 si individua nella circostanza che gli effetti sono qui direttamente disciplinati dalla legge. Il legislatore, nell’ipotesi in cui il contribuente è parte ricorrente ha, pertanto disciplinato la sorte del processo in termini di estinzione, sebbene a seguito di una manifestazione di rinuncia con gli effetti particolari sostitutivi su indicati e discendenti ex lege .
Del resto, questa Corte ha già precisato che la rinuncia e la dichiarazione di estinzione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione dell’esattore ed ha aggiunto e che la norma del comma 4, per il caso di inadempimento alla definizione agevolata fa insorgere una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di avvalimento ed abilita l’esattore a procedere direttamente all’attività di riscossione, cioè alle attività esecutive per cui l’esattore procederà alle attività di recupero coattivo (Cass. n. 24083 del 2016 cit.).
Nella specie sussistono tutte le condizioni per la declaratoria di estinzione e della cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti: dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la ricorrente ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 193/2016, in relazione alle 3 cartelle di pagamento nelle more notificate dall’agente della riscossione (nascenti dall’avviso di accertamento oggi impugnato), che la richiesta è stata accolta e che la ricorrente ha pagato integralmente le somme indicate dall’agente della riscossione (cfr. memoria della controricorrente, in cui si dà espressamente atto che l’Agente della Riscossione competente ha confermato l’integrale pagamento delle somme).
Può, in definitiva, essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, relativamente e limitatamente all ‘avviso di accertamento n. 847010300337/2010.
Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente all ‘avviso di accertamento n. 847010300337/2010.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.