Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13971 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 3281-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME (cf. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1306/24/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 31.08.2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE notificò al NOME, esercente attività di installazione di impianti idraulici e
Accertamento -Studi di settore – Definizione agevolata ex art. 1 L. n. 197/2022
condizionamento, l’avviso d’accertamento, con cui rideterminò, relativamente all’anno d’imposta 2008, l’Irpef, l’Irap e l’Iva, oltre ad irrogare le sanzioni.
L’accertamento trovava genesi nel riscontro di uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli puntuali emergenti dallo studio di settore applicabile al caso di specie . Conseguentemente l’ufficio procedette alla rideterminazione del reddito mediante gli elementi presuntivi propri degli accertamenti analitico-induttivi.
Seguì il contenzioso, esitato nella sentenza n. 628/01/2014 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che accolse in parte le ragioni del contribuente.
La pronuncia fu appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1306/24/2015, accolse le ragioni del COGNOME, respingendo quelle dell’Ufficio. La commissione regionale ha ritenuto che gli esiti dell’accertamento fossero fondati solo sul mero scostamento tra i ricavi calcolati mediante l’applicazione di criteri statistici e quanto dichiarato dal contribuente, senza ulteriori riscontri, e senza tener conto della documentazione in atti, che illustrava la situazione finanziaria del NOME.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito il contribuente con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale il COGNOME ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, l’estinzione del giudizio per definizione agevolata del debito fiscale.
Considerato che
Il controricorrente ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolat a, con richiesta di estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo
giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Pertanto, vista la sopra ricordata istanza del contribuente, che ha anche eseguito il pagamento della prima rata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 21 novembre 2024