Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/05/2024
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22381/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 261/31/16, depositata il 24 febbraio 2016, della Commissione tributaria regionale del Piemonte;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 261/31/16, depositata il 24 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso in esito a pronuncia, passata in giudicato, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva rideterminato (in € 310.200,00) il valore di mercato di un bene immobile (capannone ad uso industriale) oggetto di compravendita (in data 28 novembre 2005);
per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che «la formazione del ruolo non può precedere … la notifica all’interessato dell’atto che lo pone a conoscenza della pretesa fiscale», -così che l’avviso di liquidazione era stato corre ttamente emesso in ragione della rideterminazione dell’imponibile con sentenza passata in giudicato, – e che detto avviso era stato (del pari) legittimamente sottoscritto da «persona avente titolo», per quanto «eventuali irregolarità si devono ritenere superate in presenza di tempestiva impugnazione o dalla mancanza di querela di falso»;
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ed ha depositato memoria con documentazione allegata;
-resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
-col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 46 del 1999, art. 17, ed al d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 54, comma 5, e 76, comma 2, lett. b ), assumendo, in sintesi, che – ai fini della riscossione del tributo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avrebbe dovuto formare il ruolo piuttosto che emettere un avviso di liquidazione;
col secondo motivo la ricorrente denuncia: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 54, comma 5, e 76, comma 2, lett. b ), oltrechè del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti;
-assume, così, la ricorrente che l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere fondato sul d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b ), piuttosto che sulla disposizione di cui al medesimo d.P.R., art. 54, comma 5, e che la gravata pronuncia aveva omesso di pronunciare su detto motivo di appello, così incorrendo (anche) nella violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, oltrechè nell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio;
col terzo motivo la ricorrente denuncia: – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, al d.lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53, all’art. 2697 cod. civ. ed al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2; – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
deduce, quindi, la ricorrente che – come eccepito in corso di giudizio e riproposto col motivo di appello la nullità dell’avviso di liquidazione conseguiva dalla sua sottoscrizione da parte di funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sprovvisto di qualif ica dirigenziale; che, pertanto, le funzioni dirigenziali risultavano esercitate di fatto, ed in
difetto di concorso, in violazione della stessa disciplina di legge in tema di attribuzione di mansioni superiori (d.lgs. n. 165, cit., art. 52);
-in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha prodotto documentazione in ordine alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in l. n. 225 del 2016;
-dalla prodotta documentazione risulta che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA si riferiva all’imposta di registro e che è stato versato dalla contribuente il complessivo importo di € 7.565,23;
-la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto RAGIONE_SOCIALE relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);
si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che abbia dato seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083);
– le spese del giudizio estinto rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in
tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis , Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);
-non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte
-dichiara estinto il giudizio;
-compensa, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.